Decreto crescita. I forfettari diventano sostituti

Pubblicato il 02 aprile 2019

Torna, secondo la bozza del decreto crescita, il “bonus aggregazioni” - ex art. 1 commi 242-249 della L. n. 296/2006 - che spinge le imprese ad aggregarsi. Si tratta del riconoscimento fiscale gratuito, fino al 31 dicembre 2022, dei maggiori valori contabili che, per effetto di un’operazione di aggregazione attuata mediante conferimento d’azienda, fusione o scissione, vengono iscritti in capo:

Il testo sarà discusso nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

È previsto anche un rimaneggiamento con proroga della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Con un nuovo comma, aggiunto dal decreto crescita all’art. 3 del DL 145/2013, il credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, passerebbe al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In base alla nuova disposizione, il credito d’imposta per ricerca e sviluppo sarebbe quindi prorogato anche per il periodo 2021-2023, prevedendo però un’unica misura pari al 25% per tutte le spese ammissibili all’agevolazione.

Novità anche per i forfettari, che diventano sostituti

I contribuenti in regime forfettario, sia imprese che professionisti, che si avvalgono dell'impiego di personale dipendente e collaboratori, a partire dalla data di vigenza del decreto in argomento, dovranno effettuare gli obblighi degli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973, previsti per i sostituti d'imposta.  

Se i rapporti di lavoro sono iniziati nei primi mesi del 2019 la trattenuta dovrà essere retroattiva a tale data.

Si dovranno, dunque, operare in tre rate di uguale importo le ritenute fiscali sulle retribuzioni già corrisposte: a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, versando entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

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