Decreto Cura Italia, in stand-by i contributi conto dipendente

Pubblicato il 26 marzo 2020

I datori di lavoro interessati dalla sospensione dei versamenti contributivi, in conseguenza di quanto disposto dal D.L. n. 9/2020 e successivamente dal D.L. n. 18/2020, che trattengono in busta paga i contributi previdenziali conto dipendente, sono obbligati a versarli successivamente – unitamente ai contributi conto azienda – al momento della ripresa dei versamenti.

Il chiarimento è giunto dall’INPS, con il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020, a causa del repentino susseguirsi dell’adozione delle diverse norme emergenziali.

Decreto Curata Italia, contributi INPS sospesi

Il D.L. n. 9/2020 ha disposto, fino al 30 aprile 2020, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in favore dei datori di lavoro operanti nei Comuni dell’ex “zona rossa” individuati dal Dpcm 1° marzo 2020. La sospensione, in particolare, riguarda sia la quota a carico dell’azienda sia la quota a carico del dipendente.

Tuttavia, il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.

Decreto Curata Italia, dietrofront dell’INPS

Considerata la situazione di emergenza, non solo nazionale, bensì mondiale, l’INPS ha ritenuto necessario andare incontro alle imprese in difficoltà, consentendo ai datori di lavoro di versare anche la quota a carico del dipendente trattenuta al momento della ripresa dei versamenti.

Pertanto, in base a quanto disposto dal successivo D.L. n. 18/2020, le imprese interessate possono riprendere il versamento contributivo entro il 31 maggio 2020. Per le federazioni e società sportive, invece, la scadenza è posta al 30 giugno 2020. Il versamento, inoltre, può essere fatto in un’unica soluzione o ripartito in un massimo di cinque rate, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine, chiarisce l’INPS, s’intende sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ex art. 2, co. 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983 e smi., notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali.

In quest’ultimo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.

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