Il Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025 ha approvato un nuovo decreto legge fiscale che introduce interventi urgenti e misure di semplificazione in materia tributaria. In primo luogo, il provvedimento introduce l’attesa proroga delle scadenze legate alle nuove regole del Concordato preventivo biennale (CPB), misura rimasta fuori dal "Correttivo-bis" ma che ha trovato spazio nel nuovo decreto, accogliendo le richieste avanzate dalle associazioni di categoria.
Oltre al rinvio dei versamenti fiscali al 21 luglio, senza la maggiorazione dello 0,40%, e alla proroga di altri adempimenti come le delibere IMU e le dichiarazioni Irap, il decreto fiscale introduce anche una serie di interventi a costo zero, tra cui:
Altre misure onerose, come il rinvio della sugar tax o la rimodulazione dell’Iva nell’arte, invece, arriveranno con un successivo decreto legge.
Con l’approvazione del decreto legge fiscale da parte del Consiglio dei Ministri, è ufficiale la proroga al 21 luglio 2025 dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%. La misura riguarda circa 4,6 milioni di partite Iva, comprendendo sia i titolari di attività economiche soggette agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), sia i soggetti esclusi dagli ISA per condizioni particolari, come l’inizio o la cessazione dell’attività. La proroga si estende anche ai contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, nonché a coloro che partecipano a soggetti trasparenti rientranti nelle medesime condizioni.
NOTA BENE: L’intervento si applica anche ai contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (CPB), includendo i versamenti dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. La modifica è stata inserita nel decreto dopo essere rimasta fuori dal cosiddetto "Correttivo-bis", ed è stata sostenuta con forza dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo.
Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha espresso soddisfazione per la misura, ringraziando il Ministero dell’Economia per «aver accolto la nostra richiesta in linea con la compliance e la collaborazione che abbiamo evocato come Consiglio nazionale dal palco degli Stati generali».
Il decreto legge prevede inoltre ulteriori proroghe rilevanti:
Queste misure si inseriscono in un disegno più ampio di razionalizzazione del calendario fiscale e di semplificazione degli adempimenti, offrendo maggiore certezza e respiro operativo ai contribuenti.
Il decreto-legge fiscale introduce una novità significativa in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza per i lavoratori autonomi: a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, anche per professionisti, artisti e associazioni professionali tali spese saranno deducibili solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabili, uniformandosi così alla disciplina già vigente per le imprese.
In particolare, le spese di rappresentanza e per omaggi (comprese nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) saranno considerate deducibili solo se il pagamento avviene tramite bonifico bancario o postale, carte di credito o debito, bancomat, Satispay o altri sistemi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997. Viene così superata la normativa attuale, che ammetteva anche il pagamento in contanti o tramite circuiti di credito commerciale.
La nuova disciplina si applicherà alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto, che dovrebbe coincidere con il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento, sarà ancora possibile dedurre le spese anche se sostenute con mezzi non tracciabili, nel rispetto della documentazione prevista.
Si tratta di un intervento di armonizzazione, volto a eliminare la disparità di trattamento tra imprese e professionisti, e a rafforzare il contrasto all’uso del contante negli ambiti più opachi della spesa fiscale.
Va ricordato che, per i lavoratori autonomi, rientrano tra le spese di rappresentanza anche gli acquisti di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione, purché utilizzati come beni strumentali per l’attività (art. 54-septies, comma 2, TUIR).
Effetti sul piano IRAP
I nuovi obblighi di tracciabilità avranno riflessi anche sulla determinazione della base imponibile IRAP, ma solo in casi limitati. Infatti, dal 2022, le persone fisiche esercenti arti e professioni non sono più soggette a IRAP, a prescindere dalla struttura organizzativa adottata. Restano però assoggettati a IRAP i soggetti collettivi che esercitano attività professionali in forma associata, come:
Per questi soggetti, le nuove regole comporteranno la necessità di monitorare con attenzione le modalità di pagamento per non perdere la deducibilità delle spese.
Pubblicità e sponsorizzazioni escluse
Resteranno invece escluse dai nuovi vincoli di tracciabilità:
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 34/2009), per qualificare una spesa come di rappresentanza è necessario fare riferimento alla definizione del reddito d’impresa. Il DM 19 novembre 2008 stabilisce che si considerano tali le erogazioni di beni o servizi a titolo gratuito, con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, purché ragionevoli e potenzialmente in grado di generare benefici economici.
Questa estensione dell’obbligo di tracciabilità anche ai professionisti rappresenta un ulteriore passo verso la trasparenza fiscale, con l’obiettivo di garantire uniformità nei trattamenti e coerenza con le prassi commerciali corrette.
Il decreto fiscale introduce due importanti chiarimenti sulla qualificazione reddituale di alcune entrate tipiche delle attività professionali, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2024. L’intervento mira a razionalizzare il sistema fiscale e a delineare con maggiore precisione il perimetro del reddito di lavoro autonomo.
La prima novità riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, comprese le società tra professionisti (STP). Tali plusvalenze, fino a oggi inquadrate nel reddito di lavoro autonomo, vengono ora classificate come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Viene inoltre esclusa la tassazione separata, anche nel caso in cui le somme siano incassate in più rate: le plusvalenze concorreranno in ogni caso al reddito complessivo del periodo, con applicazione del regime ordinario.
La seconda novità riguarda gli interessi e altri proventi di natura finanziaria percepiti nell’ambito dell’attività professionale. Questi non saranno più assimilati al reddito da lavoro autonomo, ma verranno trattati come redditi di capitale, seguendo la disciplina propria di tale categoria (inclusa l’eventuale tassazione sostitutiva o alla fonte).
Con queste modifiche, il decreto fiscale traccia una linea più netta tra le fonti tipiche e atipiche di reddito dei professionisti, con l’obiettivo di garantire coerenza sistematica, chiarezza interpretativa e parità di trattamento rispetto agli altri soggetti fiscali.
Il decreto fiscale introduce una serie di semplificazioni rilevanti nella determinazione del reddito d’impresa, con l’obiettivo di ridurre la complessità normativa e favorire una maggiore certezza operativa per le imprese.
In primo luogo, viene semplificato il calcolo del riporto delle perdite, rendendo più agevole la compensazione nel tempo delle perdite pregresse, in coerenza con l’obiettivo di rafforzare la competitività e la resilienza fiscale delle imprese, specialmente in contesti di discontinuità economica.
Un secondo intervento riguarda la maggiore deduzione del costo del lavoro. La misura nota come “Chi più assume meno paga” viene resa più accessibile eliminando il riferimento alle società collegate, che in precedenza limitava l’effettiva fruibilità dell’agevolazione. Questo amplia la platea dei beneficiari e favorisce l’occupazione, premiando direttamente le imprese che incrementano l’organico.
Infine, sul fronte dell’internazionalizzazione, il decreto interviene sul regime delle società estere controllate (CFC). Le modifiche si articolano su due piani:
Nel complesso, queste misure puntano a semplificare gli adempimenti, razionalizzare le deduzioni e favorire l’attrattività del sistema fiscale italiano in un contesto sempre più integrato a livello globale.
Il decreto fiscale approvato il 12 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri introduce modifiche sostanziali al regime IVA, con particolare riferimento allo split payment e all’inversione contabile (reverse charge), in linea con la normativa europea e gli indirizzi della riforma fiscale.
Fuori le società quotate dallo split payment dal 1° luglio 2025
A partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2025, lo split payment non si applicherà più alle operazioni effettuate nei confronti delle società quotate nell’indice FTSE MIB. La misura discende dalla scadenza parziale dell’autorizzazione UE prevista dalla decisione di esecuzione 2023/1552 del 25 luglio 2023, che ha escluso le società quotate dal meccanismo speciale a partire dal 30 giugno 2025.
Il decreto chiarisce che la disapplicazione dello split payment si basa sul momento di emissione della fattura, non su quello dell’effettuazione dell’operazione. Pertanto, anche operazioni realizzate prima del 1° luglio ma fatturate successivamente saranno soggette al regime IVA ordinario. È atteso un chiarimento ufficiale per coordinare l’applicazione della norma con la prassi già adottata in precedenti modifiche al regime.
Nonostante nel testo compaia un termine finale (31 dicembre 2025) per la fuoriuscita delle quotate, si tratterebbe di un refuso destinato ad essere corretto nella versione definitiva della norma, dal momento che l’esclusione ha natura strutturale in base al quadro autorizzativo europeo.
Estensione del reverse charge nei settori appalti, logistica e trasporti
Il decreto interviene anche sull’ambito applicativo del reverse charge previsto dall’art. 17 del DPR 633/1972. Viene soppresso il vincolo legato all’utilizzo prevalente di manodopera e dei beni strumentali del committente, ampliando così il campo di applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni rese nel settore del trasporto e della logistica, indipendentemente dalla struttura contrattuale.
Tuttavia, l’estensione resta sospesa in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea. Nelle more, viene confermata la possibilità di applicare opzionalmente lo split payment, già previsto dalla legge di Bilancio 2025, a tutti i rapporti tra appaltatori e subappaltatori, non solo nei settori trasporti e logistica, ma anche in altri contesti, previo accordo tra le parti.
Queste modifiche mirano a razionalizzare il sistema IVA e a rafforzare i presidi antifrode nei comparti economici più esposti a rischi di evasione, garantendo al contempo coerenza con il quadro normativo europeo.
Il decreto legge fiscale approvato il 12 giugno 2025 prevede anche una serie di ulteriori novità, che completano il pacchetto di misure a favore di imprese, professionisti e contribuenti, in un’ottica di semplificazione e allineamento con la normativa europea. Tra queste:
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