Decreto fiscale. Emendamento omnibus, fatturazione elettronica con moratoria estesa

Pubblicato il 28 novembre 2018

Il decreto omnibus all'esame dell'aula del Senato, con gli emendamenti al dl fiscale approvati, per la trasmissione della fattura elettronica dei contribuenti con cadenza mensile prevede l’estensione sulla moratoria delle sanzioni fino al 30 settembre se si emette la fattura elettronica in ritardo. Altra moratoria, al 30 giugno 2022, è stabilita per il reverse charge nella cessione di cellulari, tablet, laptop e cessione di gas e elettricità, in linea con quanto previsto dall’articolo 199-bis della direttiva 2006/112 che ha prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022.

Cosa prevede il testo

Codice del Terzo settore:

GdF. L'utilizzo dei dati della Superanagrafe dei conti è estesa anche alla Guardia di Finanza, con i dati di sintesi sui principali rapporti finanziari che potranno essere conservati fino a un massimo di dieci anni.

Sanatorie. Tra le sanatorie confermate quella dello stralcio delle cartelle fino a mille euro, quella per le società sportive dilettantistiche e quella per le sigarette elettroniche, che potranno chiudere i contenziosi aperti versando soltanto il 5% di quanto contestato dalle Dogane e dai Monopoli.

Assegni sopra i mille euro senza clausola di non trasferibilità. Si prevede che per importi inferiori a 30mila euro la sanzione minima è del 10% dell'importo trasferito in violazione della soglia, se sussistono circostanze di minore gravità della violazione, anche per i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore del decreto fiscale (24 ottobre 2018).

La “riforma” digitale della giustizia tributaria. Prevede la trasmissione telematica di comunicazioni e notifiche degli atti del processo, procedure agevolate in materia di certificazione di conformità relative alle copie di provvedimenti e documenti, la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

Su questo ultimo punto, la partecipazione a distanza all’udienza pubblica prevede la richiesta di almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, con un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dal Fisco tale da garantire visibilità e ascolto di tutti i presenti.

Misure eliminate

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