Decreto Fiscale, riapertura dei termini della CIG

Pubblicato il 02 dicembre 2021

Possibile presentare le domande di ammortizzatori emergenziali scadute in settembre entro il 31 dicembre 2021. A consentirlo è un emendamento approvato al “Decreto Fiscale” che recepisce le richieste avanzate dai Consulenti del Lavoro. Dunque, sarà possibile inviare nuove istanze all’INPS nel periodo intercorrente tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione e l’ultimo giorno dell’anno.

Un risultato che la categoria accoglie con grande soddisfazione in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che renderà il provvedimento pienamente operativo entro la fine dell’anno.

Ad annunciarlo è il CNO dei Consulenti del Lavoro, con un comunicato stampa datato 1 dicembre 2021.

Fondo nuove competenze, nuove risorse finanziarie

Nell’ambito del D.L. Fiscale è stata prevista una dote aggiuntiva di 700 milioni di euro per il fondo nuove competenze, di cui 200 milioni per finanziare i progetti già presentati e 500 milioni per nuovi bandi nei prossimi due anni.

Assegno di invalidità per gli invalidi parziali

Altra novità riguarda il ripristino del cumulo tra assegno di invalidità e reddito da lavoro fino a 4.931 euro, che sana una situazione che aveva penalizzato migliaia di persone con disabilità con redditi da lavoro.

Quarantena precauzionale, malattia estesa

Vengono estese al 2021 le norme per l’applicazione della malattia ai lavoratori dipendenti del privato in caso di quarantena precauzionale, per i lavoratori fragili e in caso di ricovero ospedaliero, con 188,3 milioni per 2021 per il riconoscimento di un rimborso forfettario ai datori di lavoro privati per gli oneri sostenuti.

Violazioni della salute e sicurezza dei lavoratori, le sanzioni

Sul versante del contrasto del lavoro irregolare e delle violazioni della salute e sicurezza dei lavoratori, l’emanazione di provvedimenti di sospensione spetta anche ai servizi ispettivi delle Asl. Ai provvedimenti adottati per mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro che si pronuncia entro 30 giorni. Decorso inutilmente il termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Congedo per genitori, proroga fino al 31 dicembre 2021

Si reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti e autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps di fruire, alternativamente, di specifici congedi e indennità del 50% della retribuzione se hanno figli conviventi under14, o a prescindere dall’età qualora abbiano figli con disabilità accertata.

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS. Il congedo vale anche, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, per i genitori di figli conviventi di età tra 14 e 16 anni.

Casse previdenziali, interventi per la quarantena

Per quanto concerne le Casse previdenziali, con un emendamento al D.L. fisco-lavoro è stata prevista la possibilità di adottare, previo parere positivo dei ministeri vigilanti (Lavoro-Economia), entro 30 giorni dall'invio ai dicasteri delle delibere, iniziative specifiche d'assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena, o isolamento, su indicazione delle autorità sanitarie. In questo modo è possibile aiutare in maniera concreta chi abbia subito una comprovata riduzione dell'attività lavorativa, per emergenze sanitarie, o a causa di calamità naturali.

Famiglie separate e in crisi, ripristino dell’assegno di mantenimento

Un ultimo emendamento ripropone una novità già prevista dal cd. “Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), ossia l'istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati. Il fine è garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, anche maggiorenni se con handicap, che non riceva più l'assegno di mantenimento per inadempienza dell'altro genitore o coniuge o convivente, perché in conseguenza della pandemia ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a partire dall'8 marzo 2020, per una durata minima di 90 giorni o con la riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Congedo parentale, busta paga di aprile 2024 e arretrati in Uniemens

26/04/2024

Permessi retribuiti per disabilità grave: riproporzionati in caso di part time

26/04/2024

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy