La nota direttoriale n. 531 del 16 febbraio 2026 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta un passaggio operativo centrale nell’attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, che ha definito la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia per il triennio 2026-2028 .
Il provvedimento interviene specificamente sulla ripartizione territoriale delle quote per lavoro subordinato non stagionale per l’anno 2026, completando il quadro già delineato per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico.
Per l’annualità 2026, il totale delle quote per lavoro subordinato non stagionale è pari a 43.300 unità . La suddivisione è articolata in tre categorie distinte, previste dall’articolo 6 del D.P.C.M. 2 ottobre 2025:
Questa articolazione non è meramente numerica, ma riflette una precisa scelta di politica migratoria. Da un lato, viene garantita una quota stabile e programmata; dall’altro, si valorizza la cooperazione bilaterale con Stati terzi. Infine, si mantiene una finestra dedicata a soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, come apolidi e rifugiati.
La nota specifica che la ripartizione delle quote è effettuata in coerenza con:
Il criterio adottato non è quindi uniforme, ma calibrato sulle effettive esigenze del tessuto produttivo locale.
Quote ex art. 6, comma 2, lettera a
Le 25.000 quote destinate ai cittadini dei Paesi individuati dall’articolo 6, comma 2, lettera a sono interamente distribuite a livello territoriale.
La Lombardia risulta la regione con il numero più elevato di assegnazioni (7.126 quote), seguita da Campania (3.546), Veneto (2.134) e Lazio (2.268) .
Questa distribuzione è coerente con:
All’interno delle regioni, la ripartizione provinciale evidenzia poli territoriali di maggiore attrazione, come Milano, Napoli, Roma e Venezia.
Quote ex art. 6, comma 2, lettera b
Le 18.000 quote destinate ai cittadini di Paesi con accordi di cooperazione migratoria sono ripartite in modo misto:
L’assegnazione nazionale risponde a una logica di flessibilità, in considerazione della possibile variabilità delle richieste.
Un elemento rilevante, evidenziato nella nota, riguarda l’attribuzione a livello nazionale delle quote per cittadini provenienti da Etiopia, Ecuador e Uzbekistan, in ragione della limitata numerosità delle domande .
In questi casi, le quote saranno distribuite alle province in ordine cronologico di arrivo delle istanze. Ciò introduce un fattore competitivo rilevante per datori di lavoro e consulenti.
Quote per apolidi e rifugiati
Le 300 quote destinate ad apolidi e rifugiati sono attribuite integralmente a livello nazionale .
Anche in questo caso, l’assegnazione avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Dal punto di vista operativo, si tratta di una categoria numericamente limitata ma giuridicamente significativa, in quanto collegata alla tutela internazionale e alla protezione dei diritti fondamentali.
Un profilo particolarmente rilevante per gli operatori riguarda l’articolo 9, comma 3 del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, richiamato nella nota.
La disposizione prevede che, trascorsi 50 giorni dalla data di imputazione delle quote, il Ministero del lavoro possa procedere a una diversa suddivisione qualora emergano quote significative non utilizzate .
Questo meccanismo ha almeno tre implicazioni operative:
Dal punto di vista strategico, la gestione delle domande nei primi 50 giorni assume dunque un rilievo determinante.
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