Decreto Lavoro e contratto a termine: come orientarsi sulle causali

Pubblicato il 11 maggio 2023

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, più conoscisuto come decreto Lavoro, il Governo ha modificato le stringenti causali previste dal decreto Dignità e necessarie per la stipula o proroga di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi ovvero per il rinnovo di precedenti contratti a tempo determinato.

La novella, oltre a prevedere le ipotesi sostitutive di lavoratori assenti, demanda ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché alle loro RSA o RSU, l’individuazione dei casi che consentono di eccedere il periodo di contratto a-causale che resta, dunque, fermo rispetto alla precedente disciplina.

In mancanza di disposizioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda, le parti potranno, comunque, superare il limite di 12 mesi specificando le esigenze tecniche, produttive o organizzative a sostegno. Appare chiaro che l’individuazione delle esigenze siano esclusivamente in capo al datore di lavoro che dovrà individuarle con estrema precisione per limitare il contenzioso giudiziale.

In quali casi  è possibile stipulare, dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto Lavoro, contratti a tempo determinato?

Di seguito tutte le risposte e una utile tabella di raffronto.

 

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