Decreto non convertito Beneficio escluso

Pubblicato il 03 settembre 2016

La liberazione anticipata costituisce un beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena con riguardo al momento della commissione del fatto e di irrogazione della relativa sanzione.

In proposito, pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del Codice penale sulla successione di leggi penali, e dell’articolo 25 della Costituzione e neppure quelle dell’articolo 7 della Cedu.

In particolare, non può ritenersi suscettibile di “vigore ultrattivo” la norma contenuta nel decreto legge e che non venga recepita dalla legge di conversione.

E’ quanto sottolineato dalla Prima sezione penale della Cassazione, nel testo della sentenza n. 36633 del 2 settembre 2016 e con la quale è stata esclusa l’ultrattività della disposizione di cui all’articolo 4 del Decreto legge n. 146/2013 che, ai comportamenti pregressi dei detenuti per delitti ostativi collegava un effetto favorevole seppure a condizioni più rigorose rispetto a quelle previste nei riguardi ai detenuti per delitti non ostativi.

Detta norma, difatti, non era stata recepita nella successiva legge di conversione del decreto (Legge n. 10/2014).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy