Decreto Rilancio. Ecobonus 110%. Sanzioni per attestazioni infedeli

Pubblicato il 19 maggio 2020

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta del decreto Rilancio circolano le bozze del testo.

Si affina l’agevolazione più allettante del Rilancio. Il 110% di bonus sugli interventi edilizi per efficientamento energetico e sicurezza sismica - ecobonus e sismabonus - si potrà ottenere anche per gli interventi effettuati sulle seconde casesono escluse le villette unifamiliari.

Nella bozza si legge che non si applica agli interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Mira dunque ai condomini ed il singolo condomino potrà aggiungere interventi privati nella propria abitazione, anche seconda casa.

Il capitolo sanzioni. Chi rilascerà attestazioni e asseverazioni infedeli ai fini dell’agevolazione al 110% potrà essere sanzionato con ammende da 2mila euro a 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele. E per il contribuente ci sarà l’immediata decadenza dai benefici fiscali.

I professionisti dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile non inferiore a 500mila euro, con massimale che tenga conto del numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e degli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni.

Decreto Rilancio. Altre misure

Salgono sul carro del Rilancio altre misure.

Il Mef è autorizzato a stipulare un accordo con la Commissione europea sulle modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare a titolo di contributo al fondo Sure per la riduzione dei rischi di disoccupazione. Le risorse sarebbero utilizzate anche per la copertura della Cig in deroga prorogata dal decreto Rilancio.

Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni oggetto del superammortamento prenotati entro la fine del 2019.

Dubbi sulla cancellazione del saldo Irap. La norma, relativamente al primo acconto 2020, dovrebbe prevedere che: “l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta”.

All’asciutto i professionisti iscritti agli ordini, secondo la bozza: niente contributo a fondo perduto. Si tratta del contributo per gli autonomi e le imprese che nel mese di aprile 2020 hanno registrato un calo del 33% del fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019. Nell’elenco dei soggetti esclusi dal beneficio, il decreto ricomprende i “professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

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