Con la nota n. 609 del 22 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte dalla legge n. 198/2025, di conversione del decreto-legge n. 159/2025, sulla disciplina della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alle decurtazioni conseguenti all’accertamento di violazioni in materia di lavoro irregolare.
Le indicazioni operative sono state fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con la legge 20 dicembre 2025, n. 198, di conversione del decreto-legge 18 novembre 2025, n. 159, c.d. decreto sicurezza sul lavoro, il legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina della patente a crediti introducendo rilevanti novità in materia di decurtazione dei crediti in caso di lavoro irregolare.
Più nel dettaglio, l’articolo 3, comma 4, lettera a), n. 1), del decreto sucurezza sul lavoro ha introdotto, nell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 7-bis, stabilendo che per le violazioni di cui all’Allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.
Contestualmente, il legislatore ha modificato l’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, accorpando le violazioni in materia di lavoro sommerso precedentemente previste ai numeri 21, 22 e 23 in un’unica fattispecie, ora collocata al punto 21.
Il nuovo punto 21, spiega l’INL con la nota n. 609 del 22 gennaio 2026, prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dal numero di giornate di lavoro irregolare, in presenza dell’applicazione della c.d. maxisanzione per lavoro “nero”.
Resta invece sostanzialmente invariato il punto 24 dell’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede un’ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore qualora sia stata contestata l’aggravante di cui all’art. 3, comma 3-quater, del decreto-legge n. 12/2002.
Tale aggravante ricorre nei casi di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 (lavoratori privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato), di minori in età non lavorativa, nonché di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.
Le nuove modalità di decurtazione si applicano esclusivamente agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.
Per gli illeciti commessi fino al 31 dicembre 2025 (vale a dire, in data antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina) continua a trovare applicazione il regime previgente, con conseguente applicazione delle decurtazioni dei crediti previste dalla precedente formulazione del punto 21, nonché dalle fattispecie di cui ai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.
Per le violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026, la decurtazione dei crediti della patente avviene a seguito della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Per tali fattispecie non è pertanto necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi devono essere considerati quali accertamenti definitivi.
Eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sull’efficacia dei verbali, quali l’adozione di un’ordinanza di archiviazione ovvero l’impugnazione con conseguente annullamento dell’ordinanza ingiunzione da parte dell’Autorità giudiziaria, comportano la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.
L'INL chiarisce che, con riferimento alle medesime violazioni, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 27, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui, in presenza di più violazioni contestate nel medesimo accertamento ispettivo, la decurtazione complessiva non può eccedere il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Tale esclusione . rileva l'Ispettorato, discende dal dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis, che prevede espressamente la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare.
La scelta normativa, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, è finalizzata a rafforzare l’efficacia deterrente della disciplina in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive. Ne consegue che, qualora venga accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione complessiva dei crediti sarà pari al punteggio previsto dal punto 21 dell’Allegato I-bis moltiplicato per il numero dei lavoratori interessati, applicando, ove ricorrano i presupposti, anche l’ulteriore decurtazione di cui al punto 24 in presenza delle aggravanti previste.
Resta infine fermo che, per gli illeciti amministrativi commessi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione dei crediti è effettuata a seguito dell’adozione di un’ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, in applicazione della disciplina previgente alla novella introdotta dal D.L. n. 159/2025, con particolare riferimento alle fattispecie già previste dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Per le violazioni di natura penale, la decurtazione dei crediti continua ad avvenire a seguito di sentenza penale passata in giudicato, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008.
L’INL, con la nota n. 609 del 22 gennaio 2026, fa presente che, se, nel corso dell’attività ispettiva, venga accertata la presenza di lavoratori impiegati “in nero”, è necessario dare evidenza del fatto che tali violazioni comportano la decurtazione dei crediti della patente, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina.
A tal fine, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo, il personale ispettivo dovrà inserire, nella parte motiva a compilazione libera, una specifica informativa del seguente tenore: “In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui all’art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.
Anche nei verbali di prescrizione riferiti alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 deve essere fornita un’idonea informazione circa gli effetti che l’eventuale inottemperanza alle prescrizioni impartite può produrre in termini di decurtazione dei crediti.
In particolare, laddove l’inosservanza comporti la comunicazione al pubblico ministero e al contravventore ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 758/1994, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità giudiziaria potrà determinare la decurtazione dei crediti della patente.
Pertanto, nelle avvertenze finali già precompilate del verbale di prescrizione, il personale ispettivo dovrà aggiungere il seguente periodo: “In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Anche nell’ordinanza ingiunzione divenuta definitiva dovrà essere inserita un’esplicita indicazione delle decurtazioni di crediti conseguenti alle violazioni accertate.
A tal fine, il provvedimento dovrà contenere un periodo del seguente tenore: “In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) nonché, se accertata altresì la violazione di cui all’art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.
Considerato che, in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026, possono essere contestate violazioni commesse sia prima sia dopo tale data, il personale ispettivo è tenuto, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, a distinguere chiaramente le contestazioni per le quali la decurtazione dei crediti consegue all’emanazione di un’ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, in quanto ricadenti nella disciplina previgente.
La decurtazione dei crediti della patente è effettuata, tramite il portale informatico, dai referenti PAC, sia sulla base di verbali e ordinanze ingiunzione emanati dall’Ispettorato, sia in forza di atti adottati da altri organi di vigilanza o di sentenze definitive, fino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema.
Resta ferma la facoltà del dirigente, in relazione alle esigenze organizzative della struttura, di individuare ulteriori referenti, preferibilmente entro il limite massimo di cinque unità, mediante l’apposita funzionalità resa disponibile nell’applicazione Organigramma.
Al dirigente è attribuito il ruolo di supervisore, che consente la visualizzazione delle decurtazioni registrate e l’annullamento di quelle inserite dal personale della propria struttura; tale ruolo è delegabile secondo le modalità ordinarie previste dalla medesima applicazione.
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