Decreto Sostegni, la legge di conversione in GU. Le novità di fisco e lavoro

Pubblicato il 24 maggio 2021

Pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 21 della GU n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del Dl n. 41/2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Le disposizioni del testo coordinato del provvedimento entrano in vigore dal giorno 22 maggio 2021. Diverse sono le novità rispetto alla formulazione originaria, basti solo pensare che l’impianto del provvedimento è raddoppiato e i 43 articoli iniziali sono diventati 94.

Detassazione canoni di locazione di immobili abitativi, irrilevante la stipula del contratto

Con la legge di conversione del Decreto Sostegni diventa operativa la nuova disciplina sulla detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore (art. 26 del TUIR, come modificato dal decreto legge n. 34/2019), che, quindi, si applicherà ai canoni non riscossi dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Originariamente, la norma doveva avere effetto “per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020”, comportando, quindi, una differenziazione tra i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 o dopo tale data. Con la conversione in legge del Decreto Sostegni, la decorrenza della nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR è stata anticipata, abrogando il comma 2 dell’art. 3-quinquies del DL 34/2019 e precisando che le nuove disposizioni “hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

Ciò vuol dire, che, in pratica, la nuova disposizione contenuta nell’art. 26 del TUIR, secondo cui i canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore non sono tassati in capo al locatore già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento, trova applicazione per tutti i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, a prescindere da quando il contratto sia stato stipulato.

Rivalutazione beni d’impresa ampliata

L’articolo 1-bis del testo coordinato della Dl n. 41/2021, amplia il raggio di azione della rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, prevista dal Decreto Agosto.

Infatti, all'articolo 110 del Dl n. 104/2020, convertito in legge, dopo il comma 4, è stato inserito il comma 4-bis, secondo il quale la rivalutazione è possibile effettuarla nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma in questo caso ha solo effetti civilistici e non sono previsti vantaggi fiscali.

Inoltre, sempre in tema di rivalutazione, l’articolo 5-bis introduce novità sull’interpretazione delle disposizioni del Decreto Liquidità specifiche per i settori alberghiero e termale.

Creditori PA, compensazioni cartelle anche nel 2021

Con l’aggiunta, in sede di conversione, del comma 17-bis all’articolo 1 del Dl n. 41/2021 vengono introdotte delle novità anche per le imprese e i lavoratori autonomi che vantano crediti commerciali e professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione.

È stabilito, infatti, che tali crediti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. In particolare, dal 22 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, possono essere utilizzati in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:

Sostegni 1, nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

La conversione in legge del Decreto Sostegni 1 ha introdotto alcune importanti novità anche tra le misure che riguardano più propriamente la materia Lavoro.

In materia di Ammortizzatori sociali Covid, da segnalare le modifiche che in sede di conversione son state apportate all’articolo 8 del testo del provvedimento originario, che al comma 1 prevede proprio la possibilità per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

In fase di conversione in legge è stato introdotto il comma 2-bis, che risolve la questione del buco nel periodo di copertura della cassa integrazione con causale Covid, specificando che i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi in continuità dai datori di lavoro che abbiamo integralmente fruito delle settimane previste dalla Legge di Bilancio.

Altre modifiche al testo originario dell’articolo 8 prevedono che:

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