Il Decreto sulla sicurezza e sul decoro delle città

Pubblicato il 01 giugno 2017

Maggiori poteri ai sindaci, ordine di allontanamento e divieto di accesso in particolari luoghi, misure di sicurezza integrata e patti per l’attuazione della sicurezza delle città, contrasto allo spaccio di stupefacenti, alla vendita e alla somministrazione di alcolici ai minori, alle occupazioni arbitrarie di immobili e ai parcheggiatori abusivi.

Sono questi i principali interventi contenuti nel nuovo Decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito, con modificazioni, con la Legge n. 48 del 18 aprile 2017.

Le misure urgenti ivi disciplinate sono volte a garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città.

Bene pubblico – si legge espressamente nell’articolo 4 del provvedimento – che è da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Rafforzamento delle competenze del sindaco

Ruolo centrale, negli interventi contemplati, viene assunto dal primo cittadino, che vede rafforzati i propri poteri nella lotta alle situazioni di degrado urbano.

Nel dettaglio, l’articolo 8 del Decreto introduce modifiche al Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL - Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000).

Così, con particolare riferimento all’articolo 50, comma 5 del TUEL, sulle ordinanze contingibili e urgenti adottabili dal sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il nuovo testo aggiunge un ulteriore periodo ai sensi del quale le medesime ordinanze sono adottate anche in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di:

Questo, con possibilità di intervento anche in materia di orari di vendita, finanche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Inserito, sempre con riferimento all’articolo 50 del TUEL, il nuovo comma 7-bis che consente al sindaco di disporre, con ordinanza questa volta non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. Ciò, al dichiarato fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da un notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi.

A modifica del comma 4-bis dell’articolo 54 del TUEL viene, poi, specificatamente sancito che i provvedimenti volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana sono espressamente diretti:

Tutela del decoro di particolari luoghi

Il Decreto sulla sicurezza urbana contempla, a seguire, una serie di misure volte a tutelare il decoro di particolari luoghi, costituiti dalle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.

Sanzioni pecuniarie e allontanamento

Viene quindi sancito, all’articolo 9 del testo, che chi pone in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle citate infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione dei relativi spazi ivi previsti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro.

Contestuale all'accertamento della condotta illecita è l’ordine, rivolto per iscritto al trasgressore, di allontanamento dal luogo di commissione del fatto.

Nel relativo provvedimento, la cui copia va immediatamente rimessa al questore, sono riportate le motivazioni dell'adozione della misura ed è specificato, da un lato, che la connessa efficacia cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento e, dall’altro, che la sua violazione è soggetta alla stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra, aumentata, questa volta, del doppio.

Il provvedimento di allontanamento in oggetto è espressamente prescritto anche per chi commette, nelle aree sopra riferite, le violazioni di cui:

  1. agli articoli 688 e 726 del Codice penale (rispettivamente, ubriachezza in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza);
  2. all’articolo 29 del Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 (esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o in violazione delle prescrizioni di legge);
  3. all’articolo 7, comma 15‐bis, del Codice della strada (esercizio abusivo di attività di parcheggiatore e guardiamacchine).

Previsto, altresì, che i regolamenti di polizia urbana possano individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali applicare le appena citate disposizioni di tutela dei particolari luoghi.

Con riferimento alle condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture in oggetto viene, infine, specificato che, fatti salvi i poteri delle autorità di settore, l’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le violazioni sono state accertate, il quale vi provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, di modo che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni irrogate vengano poi devoluti all’Ente locale di riferimento e specificamente destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Divieto di accesso in caso di pericolo per la sicurezza

Quando le condotte impeditive dell’accesso o della fruizione delle suddette aree vengono reiterate viene prescritto, all’articolo 10 del Decreto, che il questore possa disporre, qualora vi sia la possibilità che dalla condotta derivi un pericolo per la sicurezza, il divieto di accesso ad una o più delle medesime aree, per un periodo non superiore a sei mesi.

Questo, attraverso un provvedimento di divieto di accesso che deve essere motivato ed in cui devono essere anche individuate le modalità applicative della misura, compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

Tale divieto, qualora le condotte risultino commesse da un soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, è disposto per una durata da sei mesi a due anni.

Pubblici esercizi, divieto di vendita e somministrazione di alcolici a minori

Ai sensi dell’articolo 12 del D.L., i pubblici esercizi che pongano in essere reiterate inosservanze alle ordinanze del sindaco in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, possono essere soggetti all’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni.

Da segnalare anche la modifica dell’articolo 14-ter, comma 2, della Legge n. 125/2001 sul divieto di vendita di alcolici a minori di 18 anni, modifica ai sensi della quale le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, oltre alla sospensione dell’attività (che diviene da quindici giorni a tre mesi), sono applicabili non solo a chi venda a minori ma anche a chi somministri loro bevande alcoliche.

Divieto di accesso e daspo ai condannati per reati di droga

Al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi, l’articolo 13 del Decreto prevede una particolare limitazione nei confronti delle persone condannate, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di droga, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi.

Per questi soggetti il questore può infatti disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai locali citati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, divieto che può avere durata da uno a cinque anni.

Con riferimento ai soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, il questore può inoltre disporre, per massimo due anni, una o più di queste misure:

  1. obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
  2. obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
  3. divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
  4. obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei prescritti divieti è punita con una sanzione amministrativa da 10mila a 40mila euro e con la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Disposizioni sui parcheggiatori abusivi

Di seguito, si segnala l’introduzione del nuovo comma 15-bis dell'articolo 7 del Codice della strada, ai sensi del quale chi esercita abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determina altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.500 euro.

Qualora in questa attività siano coinvolti minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In ogni caso, viene applicata la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.

Occupazioni abusive di immobili

Tra le altre novità, l’articolo 11 del Decreto prevede che il prefetto impartisca, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria sulle occupazioni arbitrarie di immobili, secondo criteri di priorità che tengano conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali da garantire, in ogni caso, agli aventi diritto.

E’ espressamente sancito che l’eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate dette disposizioni, possa dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.

Vigenza

Il Decreto Legge n. 14/2017 (in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2017) è entrato in vigore dal 21 febbraio 2017, mentre la relativa Legge di conversione n. 48/2017 (in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2017), contenente le modifiche da ultimo introdotte, è in vigore dal 22 aprile 2017.

 

Quadro Normativo

Decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017

Legge n. 48 del 18 aprile 2017

Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998

Codice della strada

Legge n. 689 del 24 novembre 1981

Legge n. 125/2001

 

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