Decurtazione punti È valida comunque

Pubblicato il 01 aprile 2009

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7715 del 30 marzo scorso, ha confermato, nei confronti di un automobilista, una decurtazione dei punti  che era stata notificata non contestualmente alla multa ma a distanza di un mese, con una ristampa del verbale. Mentre l'uomo aveva impugnato questo secondo plico sostenendo che il ritardo aveva compromesso i suo diritti di difesa, il Giudice di pace, prima, e la Cassazione, poi, hanno dato ragione al Comune resistente spiegando che il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell'accertamento, non è, sotto tale profilo, impugnabile per difetto dell'oggetto e, “quand'anche, a seguito della reiezione in toto dell'opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione a carico del cittadino, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell'ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

Polizze catastrofali: tutte le novità degli emendamenti approvati

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy