Deducibili le spese di regia se c’è un contratto che ne prevede la ripartizione

Pubblicato il 06 febbraio 2012 L’Amministrazione finanziaria, con più avvisi di accertamento, disconosceva in capo alla consociata italiana le spese di direzione/amministrazione sostenute dalla società capogruppo (sub holding di un gruppo multinazionale) a beneficio delle proprie consociate e poi successivamente riaddebitate alle stesse sulla base di un accordo contrattuale, che prevedeva una ripartizione della quota di costo alle consociate, con indicazione dell’addebito in fattura riportante la descrizione “addebito di management fees”.

Per il Fisco tali spese non potevano essere deducibili dai costi né detraibili dall’Iva dal momento che le stesse erano da considerarsi come non inerenti e comunque non sufficientemente documentate.

La vicenda - passata prima dinanzi alla Ctp competente che ha confermato la legittimità dell'operato dell'ufficio, specificando inoltre che l'onere di provare la ricorrenza dei requisiti per la deducibilità di tali costi, ai sensi dell'articolo 109 Tuir, era a carico del contribuente – è stata sciolta, in secondo grado, dalla Commissione tributaria regionale.

La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 115/46/11, ha espresso parere opposto, riconoscendo l’inerenza dei costi di “regia” in quanto non solo comportano un vantaggio o comunque un beneficio non occasionale, ma anche perché risultano oggettivamente determinabili in virtù di un contratto in cui è espressamente riportato il criterio seguito per la determinazione dell’addebito.

Dunque, le spese di regia addebitate dalla capogruppo alle proprie consociate sono deducibili dal reddito di quest’ultime e anche detraibili dall’Iva delle consociate se correttamente esposte nelle fatture ricevute dalla capogruppo. Per quanto concerne, invece, l’onere di provare l’eventuale assenza dei requisiti per la deducibilità di tali costi, questo, secondo la Ctr, rimane a carico dell’Amministrazione finanziaria e non può traslarlo sul contribuente.
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