Deducibilità dei costi inerenti, anche se antieconomici

Pubblicato il 19 febbraio 2015 Una volta accertata l'inerenza di un costo, è difficile dire, senza scivolare in una valutazione prettamente discrezionale, in quale misura esso sia deducibile o meno, in assenza di una indicazione normativa specifica che ponga un tetto alle spese.

E' questa la statuizione di merito a cui i giudici della Corte di cassazione - sentenza n. 3198 del 18 febbraio 2015 - hanno aderito, confermando il parzialmente annullamento di alcuni avvisi in rettifica delle dichiarazioni Iva, Irpef ed Irap di un contribuente, esercente l'attività di medico.

Nel dettaglio, le rettifiche erano state motivate sull'assunto dell'indeducibilità dei costi per canoni di locazione dell'immobile adibito ad ambulatorio e per la prestazione di servizi di segreteria, in quanto ritenuti antieconomici.

I giudici di secondo grado, in particolare, dopo aver osservato che l'unico limite generale alla deduzione dei costi fosse quello dell'inerenza, avevano motivato la decisione sulla base del rilievo secondo cui il costo è da ritenere inerente se serve a produrre ricavi.

Dopo aver accertato la sussistenza di questa qualità, ossia, è abbastanza difficile affermare, anche in considerazione della mancanza di una clausola generale antielusiva e senza sconfinare in una valutazione discrezionale, "in quale misura esso sia deducibile o meno".

E la Suprema corte ha confermato detta statuizione ritenendo altresì che, nel caso di specie, non sussistesse alcuna lacuna nel ragionamento decisiorio dei giudici territoriali, nè che fossero in esso ravvisabili le carenze motivazionali dedotte dalla ricorrente agenzia delle Entrate.
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