Deduzioni a quota

Pubblicato il 25 giugno 2008
La sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 16350 del 17 giugno 2008, ha accolto un ricorso presentato dal Fisco contro l'annullamento di un avviso di rettifica Irpef comunicato ad un odontoiatra che aveva dedotto le spese per la ristrutturazione di un suo immobile adibito a studio, descrivendo genericamente dette spese come “costi di ristrutturazione”. La Corte ha precisato che, per la ristrutturazione degli studi professionali, possono essere dedotte nel loro intero ammontare e per il periodo di imposta in cui sono state sostenute solamente le spese affrontate per piccola manutenzione o dipendenti da deterioramento prodotto dall'utilizzo del bene. In caso di lavori di ristrutturazione dell'immobile, invece, spetta la deduzione delle spese in quota annuale di ammortamento. Secondo la Corte, nel caso di specie, i giudici regionali avevano esaminato la vicenda senza procedere ad una compiuta disamina del tipo di lavori effettuati.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

02/02/2026

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se pericolosa

02/02/2026

Assegno Unico per i figli a carico 2026: domande, nuovi importi e ISEE

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Bonus investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per i crediti d’imposta 2026-2028

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy