Definizione agevolata anche in caso di fatturazione per operazioni inesistenti

Pubblicato il 19 ottobre 2013 Nel testo dell'ordinanza n. 23683 depositata il 18 ottobre 2013, Corte di cassazione ha precisato che il condono fiscale in materia di Iva è ammissibile, in mancanza di limitazioni, anche nell'ipotesi di fatturazione per operazioni inesistenti; ed infatti - precisa la Suprema corte – la legge non contempla alcuna limitazione al riguardo senza contare che la fattispecie in esame è stata ricompresa “tra i reati di cui al 633/1972, la cui inclusione nell'amnistia di cui al Dpr 9 agosto 1982, n. 525, era subordinata alla condizione che il contribuente avesse fatto ricorso al condono”.

Ne discende che – continua la Corte - l'applicabilità della definizione agevolata rimane esclusa solo quando, dall'insieme delle operazioni, derivi un credito del contribuente azionabile in pregiudizio dell'amministrazione.

Nel caso specificamente esaminato, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da una società operante nel settore alberghiero che, a seguito della contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti, aveva avanzato istanza per la definizione agevolata.

Anche se dai calcoli delle operazioni era risultato un credito in favore dell'amministrazione finanziaria, la contribuente si era vista negare da quest'ultima la possibilità di condono. 
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