Definizione agevolata Pvc. Tempi, modalità e codici tributo

Pubblicato il 24 gennaio 2019

Per la definizione agevolata dei Pvc, ex articolo 1 del DL n. 119 del 2018 (decreto fiscale), individuati: l’ambito oggettivo, le modalità e i termini di presentazione della relativa dichiarazione e di versamento delle imposte autoliquidate.

Se il Pvc riguarda più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche solo uno di essi.

Sono definibili anche le violazioni in materia di Iva all’importazione e le violazioni relative a indebite compensazioni di crediti agevolativi.

È con il provvedimento congiunto Entrate/Dogane - prot. n. 17776/2019 del 23 gennaio – che si forniscono le disposizioni attuative dello strumento riservato ai processi verbali di constatazione:

Inoltre, sono approvati – con risoluzione 8/E/2019 - i codici tributo da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “importi a debito versati”.

Si ricorda che l'agevolazione prevede che siano integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.

Il termine: 31 maggio 2019

Entro il 31 maggio 2019 si dovrà: presentare la dichiarazione; versare il dovuto.

La dichiarazione. Entro il 31 maggio 2019, il contribuente deve presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto della definizione agevolata. A rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato si devono indicare esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.

Il versamento. Stesso termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata (le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre). Il pagamento rateale prevede fino a venti rate trimestrali di pari importo.

Esclusioni

Restano fuori definizione: le violazioni, anche sostanziali, relative a settori diversi da quelli espressamente indicati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e quelle riferite a violazioni di natura formale, che non incidono sul calcolo dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento delle imposte.

Ambito soggettivo

Sono ammessi alla definizione agevolata anche i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta oggetto del processo verbale che si intende definire, anche se, per le eventuali successive attività di controllo, la dichiarazione non presentata è considerata omessa.

I soci possono definire il reddito di partecipazione imputato pro-quota dalla società partecipata, presentando l’istanza per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi a loro imputabili, sulla base del prospetto che la società deve rilasciare loro a seguito della presentazione della propria dichiarazione per la definizione del processo verbale.

Non è ammesso il contribuente che ha ricevuto, in riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, entro il 24 ottobre 2018.

Dogane, Pvc per violazioni in materia di Iva all’importazione

Per i Pvc aventi a oggetto violazioni riferite alle dichiarazioni e operazioni doganali, in materia di Iva all’importazione, entro il 31 maggio 2019 si deve:

  1. presentare una dichiarazione in carta libera, direttamente o all’indirizzo Pec, al competente ufficio delle Dogane;
  2. effettuare il versamento dell’imposta, in un’unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Si ricorda che le somme dovute per violazioni in materia di Iva all’importazione vanno versate in dogana con le ordinarie modalità (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento) e sarà rilascia apposita ricevuta “Modello A 22”.

Infine, è chiarito che ci si può avvalere della definizione anche se, dopo il 24 ottobre 2018, l’ufficio delle Dogane abbia notificato un atto di accertamento avente a oggetto le violazioni contestate nel Pvc, se tale procedimento non sia stato già concluso tramite altri istituti definitori o con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non è causa di preclusione la presentazione di memorie difensive riguardanti le violazioni constatate nel processo verbale oggetto di definizione agevolata.

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