Definizione agevolata: basta l’istanza per estinguere la lite

Pubblicato il 23 dicembre 2020

Sì alla declaratoria di estinzione del giudizio tributario nel caso in cui il contribuente produca l’istanza di definizione agevolata con impegno a rinunciare alla lite in corso.

E’ quanto statuito nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 29293 del 22 dicembre 2020, pronunciata a conferma della decisione con cui la CTR aveva ritenuto che la semplice produzione in giudizio, da parte del contribuente, del modulo DA1 previsto per la rottamazione dei carichi affidati agli agenti di riscossione, fosse sufficiente a determinare l’estinzione, ex art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992, del contenzioso pendente, non essendo a tal fine necessario il perfezionamento della definizione medesima.

L’Agenzia delle Entrate si era opposta a tale statuizione, lamentando che la semplice produzione del menzionato modulo DA1 non poteva ritenersi sufficiente a determinare l’estinzione della causa: a suo dire, per il perfezionamento della definizione agevolata occorreva, infatti, il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

Contenzioso estinto anche senza pagamento integrale

La Suprema corte ha respinto le doglianze di parte ricorrente, ricordando come, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, il giudizio deve essere dichiarato estinto rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia il ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.

I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che se è anche vero che il pagamento integrale costituisce valido requisito per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, esso, tuttavia, non è requisito indispensabile per la semplice estinzione dello stesso.

E’ infatti sufficiente anche la sola domanda di adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata.

Del resto, l’estinzione del procedimento non determina anche l’estinzione del debito tributario dal momento che non sussiste l’interesse del convenuto ad impugnare un’ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale, inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.

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