Delle obbligazioni sociali anteriori alla cessione, il cedente della quota di Snc risponde solo verso i creditori

Pubblicato il 14 dicembre 2010 La Corte di cassazione – con sentenza n. 25123 del 13 dicembre 2010 – ha statuito che il cedente di una quota di società in nome collettivo, qualora non abbia garantito agli acquirenti della inesistenza dei debiti sociali, risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione stessa esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti della quota.

Inoltre – si legge nel testo della decisione - una volta che la società ed i cessionari della quota abbiano adempiuto tali obbligazioni gli stessi non hanno titolo a essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto dai creditori.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy