Denunce-lumaca Controlli induttivi

Pubblicato il 20 settembre 2006

– sentenza 19204 del 6 settembre – ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, dichiarando legittimo l’accertamento induttivo dell’Iva quando il contribuente abbia presentato, con più di trenta giorni di ritardo, la propria dichiarazione dei redditi. Il comportamento tardivo integra, in questo caso, l’omessa presentazione. afferma: “...la dichiarazione Iva dovuta per l’anno solare precedente va presentata entro il 5 febbraio di ciascun anno e, a norma dell’articolo 37 del d.p.r. n. 633 del 1986, le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, mentre quelle presentate con ritardo superiore ai trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti”. Conseguentemente, i giudici d'ultimo grado dichiarano legittimo il comportamento dell’ufficio che ha sottoposto il contribuente ad accertamento induttivo, "non essendo di ostacolo a tale attività la dichiarazione Iva presentata che, a tutti gli effetti, è inesistente”. Inesistente, non tardiva.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

PEC amministratori: l’orientamento di Unioncamere e Notariato

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Edilizia: novità su MUT e DURC di congruità

06/11/2025

Comunicazione della PEC senza termine per le società già costituite

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy