– sentenza 19204 del 6 settembre – ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, dichiarando legittimo l’accertamento induttivo dell’Iva quando il contribuente abbia presentato, con più di trenta giorni di ritardo, la propria dichiarazione dei redditi. Il comportamento tardivo integra, in questo caso, l’omessa presentazione. afferma: “...la dichiarazione Iva dovuta per l’anno solare precedente va presentata entro il 5 febbraio di ciascun anno e, a norma dell’articolo 37 del d.p.r. n. 633 del 1986, le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, mentre quelle presentate con ritardo superiore ai trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti”. Conseguentemente, i giudici d'ultimo grado dichiarano legittimo il comportamento dell’ufficio che ha sottoposto il contribuente ad accertamento induttivo, "non essendo di ostacolo a tale attività la dichiarazione Iva presentata che, a tutti gli effetti, è inesistente”. Inesistente, non tardiva.
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