Denunce, serve la ricevuta

Pubblicato il 19 luglio 2007

, con la sentenza n. 22/2007, ha stabilito che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’intermediario, la sanzione per l’omessa o tardiva presentazione sarà applicabile solo a quest’ultimo, ma il contribuente resterà comunque esposto alle conseguenze negative che derivano da tale mancato invio. Il contribuente, per stare tranquillo, deve chiedere all’intermediario la ricevuta attestante la trasmissione della dichiarazione perché il semplice impegno da parte dell’intermediario a trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente nel caso di mancata produzione all’agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge. Resta salvo, tuttavia, che nei confronti dell’intermediario, il contribuente potrà far valere il danno patito per l’inadempienza, in sede civile.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy