Depositi Iva Modello definitivo per dichiarazione di affidabilità

Pubblicato il 25 marzo 2017

Arriva la definitività per il modello di dichiarazione sostitutiva che attesta la presenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto 23 febbraio 2017, in materia di estrazione dal deposito Iva per i beni immessi in libera pratica da effettuare senza prestazione di garanzia.

L’agenzia delle Entrate, lo scorso 20 marzo, aveva pubblicato la bozza del suddetto modello ed ora, con provvedimento del 24 marzo 2017, ne sancisce l’approvazione definitiva.

Con la dichiarazione di affidabilità chi estrae i beni assicura il depositario di essere in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti dal decreto del 23 febbraio 2017.

I soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA, ai sensi dell’articolo 50–bis, comma 4, lettera b) del DL n. 331/1993, devono consegnare la dichiarazione sostitutiva al gestore del deposito IVA all’atto della prima estrazione; la dichiarazione  è valida per l’intero anno solare.

A sua volta, il gestore del deposito IVA rilascia al soggetto estrattore la ricevuta di ricezione ed, entro 30 giorni dalla consegna, trasmette copia del modello, tramite Pec, alla Direzione Regionale, o alla Direzione Provinciale di Trento o Bolzano, dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.

Anche le società neocostituite o costituite da meno di tre periodi d’imposta possono presentare la dichiarazione in parola purchè i requisiti soggettivi di affidabilità sussistano dalla data di costituzione al momento di presentazione della dichiarazione.

Dal 1° aprile 2017 va utilizzato il modello approvato

Il modello di dichiarazione sostitutiva approvato con provvedimento prot. 57215 del 24 marzo 2017 va utilizzato per le operazioni di estrazione di beni effettuate a partire dal primo aprile 2017.

 

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