Deroghe alle regole del contratto a termine per i lavoratori stagionali

Pubblicato il 19 maggio 2022

Nell’ambito di settori produttivi caratterizzati da picchi di lavoro, specificatamente individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 ed integrati dalla contrattazione collettiva dotata della maggiore rappresentatività comparata, ovvero da aumenti ciclici dell’attività lavorativa è possibile stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che non soggiacciono alle regole e limiti tipici di tali rapporti di lavoro.

Si tratta dei c.d. contratti di lavoro stagionali che, per espressa previsione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono esonerati dal rispetto di alcune prescrizioni tipiche dei rapporti a termine e, in particolare, dei termini di durata massima consentita, dell’obbligo di inserimento di causali su proroghe o rinnovi, dei limiti numeri di assunzione di personale a termine ed alle regole sui c.d. periodi cuscinetto.

Specifiche indicazioni sono state, altresì, emanate dall’Istituto previdenziale sui casi di mancata applicazione dell’aliquota contributiva utile al finanziamento dell’indennità di disoccupazione a seconda che si tratti di attività contemplate dal D.P.R. citato, dai CCNL sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 ovvero dai successivi contratti collettivi.  

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