IVA doganale: le condizioni per la detrazione

Pubblicato il 25 agosto 2025

L’IVA assolta in dogana può essere detratta anche se l’importatore non è proprietario dei beni: a quali condizioni? Lo spiega l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 213 del 19 agosto 2025.

Oggetto del quesito

Una società italiana attiva nel settore farmaceutico ha avviato un nuovo flusso produttivo che prevede l’importazione dalla Cina di una materia prima necessaria per la realizzazione di un farmaco destinato alla commercializzazione. Questa materia prima rimane formalmente di proprietà di un committente estero, che la mette a disposizione gratuitamente per agevolare il processo produttivo.

La società italiana, una volta ricevuta la materia prima, la combina con altri fattori produttivi e ne affida la trasformazione a un’impresa nazionale, ottenendo così il prodotto finito. Il farmaco viene poi rivenduto al committente estero, sia all’interno dell’Unione europea – tramite un rappresentante fiscale localizzato in Germania – sia in Paesi extra-UE.

In questo scenario, l’impresa si è chiesta se, pur non essendo proprietaria dei beni importati, possa comunque detrarre l’IVA assolta in dogana al momento dell’ingresso della merce in Italia.

Detrazione dell’IVA e disciplina delle importazioni

L’articolo 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta (come previsto dall’articolo 17) o dell’eventuale credito detraibile (ai sensi dell’articolo 30, comma 2), il contribuente può sottrarre dall’IVA sulle proprie operazioni l’imposta pagata o dovuta, o quella addebitatagli in rivalsa, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nell’ambito dell’attività d’impresa, artistica o professionale.

Il successivo articolo 67 dello stesso decreto precisa quali operazioni rientrano tra le importazioni e chiarisce che, in tali casi, l’IVA deve essere accertata, calcolata e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al momento dell’ingresso dei beni nel territorio dello Stato.

Soggetti obbligati al pagamento dei dazi e dell’IVA

In merito a chi sia tenuto al pagamento dei tributi doganali, l’articolo 38 del D.P.R. 3 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle Leggi Doganali) stabilisce che l’obbligo ricade sul proprietario della merce e, in via solidale, anche su chiunque abbia commissionato l’operazione di importazione o esportazione.

A livello europeo, l’articolo 77 del Regolamento (UE) n. 952/2013 chiarisce che il debitore dell’obbligazione doganale è colui che presenta la dichiarazione in dogana.

Con riferimento specifico all’IVA, l’articolo 201 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che, al momento dell’importazione, l’imposta è dovuta dalle persone che lo Stato membro importatore individua o riconosce come soggetti debitori.

Giudici europei: principi

La giurisprudenza europea afferma che, in linea generale, il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte è riconosciuto solo quando esiste un nesso diretto e immediato tra l’acquisto (operazione a monte) e le operazioni imponibili successive (operazioni a valle). Ciò significa che i costi sostenuti devono incidere sul prezzo delle operazioni tassate.

Tuttavia, la detrazione è ammessa anche in assenza di un legame diretto con specifiche operazioni, se i costi rientrano nelle spese generali dell’impresa e quindi si riflettono sul prezzo complessivo dei beni o servizi forniti.

La Corte di Giustizia ha escluso la detrazione per soggetti come i trasportatori, che non sono né proprietari né importatori delle merci, perché in tali casi il valore dei beni trasportati non incide sul corrispettivo del loro servizio.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 213 del 19 agosto 2025, afferma che questi principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con l’ordinanza dell’8 ottobre 2020 nella causa C-621/19 (Weindel Logistik Service). In tale occasione, è stato chiarito che l’importatore non ha diritto alla detrazione dell’IVA prevista dall’articolo 168, lettera e), della Direttiva IVA quando non ha la possibilità di disporre dei beni come se fosse il proprietario e quando i costi di importazione non risultano effettivamente sostenuti o non vengono incorporati nel prezzo delle operazioni successive, né in quello dei beni ceduti o dei servizi offerti nell’ambito della propria attività economica.

Orientamenti dell’Amministrazione finanziaria

L’Amministrazione finanziaria si è espressa più volte sulla questione, chiarendo che, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata in dogana, non è necessario essere proprietari dei beni importati. Ciò che conta è che tali beni o servizi abbiano un legame diretto e immediato con l’attività dell’impresa e che la dichiarazione doganale venga regolarmente registrata nel registro degli acquisti previsto dall’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972.

In sostanza, per poter detrarre l’imposta, è indispensabile che chi sostiene l’IVA in dogana sia lo stesso soggetto che utilizza i beni importati nello svolgimento della propria attività, così da realizzare quel “nesso diretto e immediato” richiamato più volte anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea tra le operazioni passive e quelle attive dell’impresa.

Nel caso specifico oggetto dell’istanza, la società importa dalla Cina un principio attivo, formalmente di proprietà di un committente estero, e lo affida a un’impresa italiana per la lavorazione, così da ottenere il farmaco destinato alla successiva commercializzazione. Tale prodotto viene poi ceduto sia all’interno dell’Unione europea, tramite un rappresentante fiscale localizzato in Germania, sia verso Paesi extra-UE, realizzando quindi rispettivamente una cessione intracomunitaria o un’esportazione.

Quindi, l’attività della società riguarda la distribuzione e la vendita del farmaco ottenuto anche grazie alla materia prima importata. In questo senso, sembrerebbe sussistere il collegamento diretto tra l’utilizzo dei beni importati e l’attività d’impresa.

Tuttavia, l’Amministrazione precisa che l’intera operazione commerciale si fonda su rapporti contrattuali tra la società, il committente estero e l’impresa incaricata della trasformazione, rapporti che non sono stati messi a disposizione e che, quindi, non possono essere esaminati nei loro aspetti essenziali.

Detrazione IVA in dogana: condizioni

In base alle valutazioni svolte, l’IVA pagata in dogana al momento dell’importazione dei beni può essere considerata un costo direttamente collegato alle operazioni successive svolte dalla società, in particolare alla vendita del farmaco.

Di conseguenza, tale imposta può essere portata in detrazione, purché – in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza europea – le spese di importazione siano effettivamente sostenute dalla società, restino a suo carico e incidano sul prezzo delle cessioni effettuate in qualità di soggetto passivo IVA.

Resta fermo, comunque, il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare in concreto che sussistano le condizioni che giustificano il diritto alla detrazione.

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