Detrazioni fiscali all’obbligato che mantiene da solo i figli

Pubblicato il 16 luglio 2018

Fruisce delle detrazioni fiscali per figli a carico il genitore che provvede da solo al mantenimento del figlio collocato presso l’ex coniuge.

La Cassazione ha rilevato un vizio di motivazione nella decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto le ragioni di un padre che chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento con la quale era stata recuperata, nei suoi confronti, la metà delle detrazioni di imposta per carichi familiari.

Lo stesso aveva dedotto che sulla base del provvedimento di separazione con la moglie, egli era tenuto a corrispondere in via esclusiva l'assegno per il mantenimento dei figli e che, di conseguenza, egli solo aveva diritto alla detrazione prevista dalla legge.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate aveva risposto che, da un lato, la detrazione prevista dalla legge prescindeva dall'ammontare della contribuzione, dall’altro, anche la sua ex coniuge aveva chiesto di poter godere della metà della detrazione, considerato che il provvedimento del Tribunale poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento dei figli.

Per questi ultimi motivi sia in primo che in secondo grado le Commissioni tributarie avevano respinto le doglianze del genitore.

Cassazione: motivazione insufficiente ed inadeguata

I giudici di Cassazione – sentenza n. 18392 del 12 luglio 2018 – hanno, per contro, ritenuto fondata la doglianza relativa all’esistenza di un vizio di motivazione, posto che la CTR si era basata solo sull'accordo contenuto nel verbale di separazione consensuale, senza considerare i rilievi del ricorrente.

Questi, in entrambi i gradi del giudizio, aveva negato che la moglie avesse contribuito al mantenimento economico dei figli, richiedendo anche l’esibizione di documentazione in possesso dell'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la situazione fiscale della ex coniuge.

Tuttavia, i giudici di secondo grado non avevano motivato sulle ragioni per le quali non avevano tenuto conto di queste circostanze di fatto, volte a dimostrare che il contribuente sosteneva in via esclusiva o in misura preponderante l'onere economico relativo al mantenimento della prole.

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