Deve essere retribuito il professionista che svolge attività anche se diversa da quella “caratteristica”

Pubblicato il 16 giugno 2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14084/2010, accoglie il ricorso di una consulente del lavoro, avviato dopo che un cliente imprenditore si era rifiutato di pagarle l’onorario sostenendo che una serie di attività inserite nella nota di pagamento esulavano dalle competenze della professionista.

La Suprema Corte eccepisce che anche al di fuori dell’attività che può essere considerata “caratteristica”, il professionista deve essere retribuito "per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza" che non si risolvano in una attività di professione protetta e attribuita in via esclusiva, purchè non rientranti tra quelle riservate dalla legge agli iscritti agli albi o a soggetti con specifica abilitazione.

In sostanza, viene riconosciuto il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Festa nazionale san Francesco d'Assisi: pubblicata la legge

13/10/2025

Malattia dei dipendenti privati: calendario giornaliero in Uniemens

13/10/2025

Scissione: la beneficiaria risponde dei debiti fiscali della scissa

13/10/2025

Regolamento ferroviario sul pronto soccorso aziendale: modifiche

13/10/2025

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: registrazione e modulistica

13/10/2025

Cassazione: test di vitalità da applicare anche al periodo retrodatato della fusione

13/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy