Deve essere retribuito il professionista che svolge attività anche se diversa da quella “caratteristica”

Pubblicato il 16 giugno 2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14084/2010, accoglie il ricorso di una consulente del lavoro, avviato dopo che un cliente imprenditore si era rifiutato di pagarle l’onorario sostenendo che una serie di attività inserite nella nota di pagamento esulavano dalle competenze della professionista.

La Suprema Corte eccepisce che anche al di fuori dell’attività che può essere considerata “caratteristica”, il professionista deve essere retribuito "per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza" che non si risolvano in una attività di professione protetta e attribuita in via esclusiva, purchè non rientranti tra quelle riservate dalla legge agli iscritti agli albi o a soggetti con specifica abilitazione.

In sostanza, viene riconosciuto il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

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