Dichiarazione d'intento Nuovo modello acquisti senza Iva

Pubblicato il 24 febbraio 2017

In relazione alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso esportatori abituali, la risoluzione n. 120/E/2016 ha precisato che gli esportatori abituali potranno utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d’intento solo per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017, mentre per le operazioni da effettuare fino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.

Vecchio modello entro il 28 febbraio 2017

Coloro che, entro il 28 febbraio 2017, inviano all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento con il vecchio modello, devono compilare anche i campi 3 e 4 relativi alle operazioni che verranno effettuate fino alla fine dell'anno, cioè al 31 dicembre 2017.

Nelle istruzioni per la compilazione del vecchio modello, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per tutto il 2017 potrà ancora essere utilizzato il modello in vigore fino al 28 febbraio 2017, a patto che vengano rispettate alcune indicazioni sulla compilazione.

Nello specifico, il modello di dichiarazione d’intento in vigore fino al 28/02/2017 potrà essere utilizzato anche nel resto del 2017, se verranno compilati i campi 1 o 2 (una sola operazione per un importo fino ad euro o operazioni fino a concorrenza di euro) e non i campi 3 e 4 (ovvero operazioni comprese nel periodo da).

Nel caso in cui, invece, siano stati compilati i campi 3 e 4, e indicato quindi un intervallo temporale oltre il 28 febbraio, la dichiarazione d’intento sarà ritenuta valida esclusivamente per le operazioni esenti Iva effettuate fino alla scadenza dell’utilizzo del vecchio modello. Per le operazioni a decorrere dal 1° marzo 2017 sarà necessario presentare una nuova dichiarazione d’intento avvalendosi del nuovo modello.

Nuovo modello dal 1° marzo 2017

A partire dal 1° marzo 2017, come precisato dalla stessa Agenzia, si dovrà utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d'intento esclusivamente per le operazioni di acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva, mentre negli ultimi giorni del mese di febbraio sarà ancora possibile utilizzare il vecchio modello.

Il nuovo modello, che è stato approvato con il provvedimento del 2 dicembre 2016, cambia proprio in merito ai campi da compilare e agli importi da indicare.

La finalità del nuovo modello è, infatti, proprio quella di contrastare i fenomeni d’evasione dell’Iva connessi all’utilizzo del regime agevolativo, pertanto, nella nuova versione, sono stati modificati i campi relativi agli importi e al riferimento temporale delle operazioni.

Novità a partire dal 1° marzo 2017

La dichiarazione d’intento che deve essere inviata alle Entrate utilizzando il nuovo modello approvato, a partire dalle operazioni di acquisto senza Iva effettuate dal 1° marzo 2017, deve obbligatoriamente indicare due modalità di acquisto, quali:

In altri termini, con il nuovo modello di dichiarazione d’intento non potrà più essere indicato un lasso temporale entro cui utilizzare il plafond complessivo e gli esportatori dovranno indicare, nel dettaglio, l’importo entro cui ciascun fornitore potrà emettere fatture senza Iva nell’anno solare di riferimento.

Chiarimenti Assonime

Assonime, con la circolare n. 5 del 23 febbraio 2017, analizza il contenuto del nuovo modello da utilizzarsi per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento, che attestano la volontà degli esportatori abituali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva.

Relativamente alla compilazione del campi 1 e 2 del nuovo modello, Assonime ritiene che nel “campo 2” si può indicare, in ciascuna dichiarazione inviata ad ogni fornitore, l'ammontare massimo del plafond disponibile. Tutto ciò, però, se da una parte risolve i problemi degli operatori, dall'altro vanifica l'intento iniziale dell'Amministrazione finanziaria, che ha modificato il precedente modello proprio per facilitare i controlli sul corretto utilizzo del plafond.

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