Dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti anche in caso di costi effettivamente sostenuti

Pubblicato il 17 marzo 2010
La Cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 10394 del 16 marzo 2010, ha spiegato che il reato di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene a configurarsi, in relazione all'Iva, anche qualora i costi indicati siano stati effettivamente sostenuti.

Nel caso in esame, in particolare, l'imputata sosteneva che tale reato non fosse ravvisabile in quanto le fatture dalla stessa utilizzate erano solo soggettivamente inesistenti, mentre i costi erano stati effettivamente sostenuti. Ma tale censura – spiegano i giudici di legittimità – avrebbe avuto rilievo solo con riferimento alle imposte dirette ma non nel caso dell'Iva: “In tema d' imposta sul valore aggiunto la fatturazione effettuata in favore di soggetto diverso da quello effettivo non è riconducibile a una ipotesi di fatturazione con indicazioni incomplete o inesatte di cui al dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, comma 3, né a quella di omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui l'operazione è effettuata, prescritta danti. 21, comma 2, n. 1, stesso decreto”; ne consegue la necessaria riconducibilità “a un'operazione inesistente”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Credito d'imposta formazione giovani agricoltori: a chi e quanto spetta

25/08/2025

Avvocati certificatori fiscali: pubblicato il Regolamento CNF

25/08/2025

Patent Box 2025: chiarimenti Entrate su software e registrazione SIAE

25/08/2025

IVA doganale: le condizioni per la detrazione

25/08/2025

False fatture e contabilità parallela: legittimo il licenziamento del dirigente

25/08/2025

TU Registro e ad altri tributi indiretti: alcune novità

25/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy