Dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti: non è possibile definire il giudizio con il patteggiamento in mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari o di ravvedimento operoso.
E’ questo il principio richiamato dalla Suprema corte con sentenza n. 28950 del 26 luglio 2021, pronunciata nell’ambito di un procedimento penale per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Nella specie, il Tribunale aveva applicato all’imputato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per una serie di reati fallimentari in concorso con i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D.lgs. n. 74 del 2000.
La Cassazione ha accolto il ricorso con cui il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva contestato la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 13-bis del Decreto legislativo citato, atteso che l'imputato non aveva assolto interamente il debito tributario.
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