Dichiarazione omessa? A pagare è il contribuente

Pubblicato il 12 giugno 2020

Nel caso in cui il contribuente dimentichi di inviare la dichiarazione dei redditi, nonostante sia assistito da un professionista abilitato, la legge non lo esclude da responsabilità penali. Infatti, incaricare un professionista a predisporre e presentare la dichiarazione, non esonera il contribuente dalla responsabilità penale per il delitto di omessa presentazione, il quale ha comunque il compito di vigilare sull’operato dell’intermediario.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16469 del 28 febbraio 2020.

Dichiarazione omessa e responsabilità penale del contribuente

Il caso riguarda il rappresentante legale di una società, condannato per omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e Ires. In sua difesa, l’imputato ha sottolineato che il compito dell’invio delle dichiarazioni era stato affidato allo studio di un Dottore Commercialista, circostanza confermata anche dai dipendenti dello studio.

Dichiarazione omessa, scatta il dolo specifico

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso della società, afferma che nel delitto di omessa dichiarazione, per la prova del dolo specifico di evasione, il contribuente deve non soltanto aver omesso coscientemente e volontariamente la dichiarazione, ma essere anche consapevole della conseguente evasione superiore alla soglia di punibilità.

Dunque, sono necessari elementi fattuali, idonei a dimostrare che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per importi superiori alla soglia.

Nel caso di specie, però, non si era verificata una semplice culpa in vigilando, né esistevano elementi idonei per ritenere che l’imputato si fosse incolpevolmente affidato al professionista. Infatti, dopo la notifica dell’avviso di accertamento il contribuente non si era attivato facendo decadere i termini. 

In definitiva, il contribuente ha il dovere di vigilare sull’operato del professionista, con la conseguenza che la sua responsabilità può essere esclusa solo in caso di comportamento fraudolento dell’intermediario.

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