Dichiarazioni di terzi come presunzioni

Pubblicato il 29 giugno 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 14055 del 28 giugno 2011, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimi degli accertamenti induttivi notificati ad un veterinario. In particolare, in ordine a questi ultimi il Fisco aveva considerato di rilievo, alla stregua di presunzioni gravi, precise e concordanti, le dichiarazioni rilasciate della ex moglie del medico la quale aveva, altresì, fornito alla Guardia di Finanza un'agenda con il nominativo di molti clienti e di un altro medico veterinario che era stato chiamato in sostituzione del marito nel periodo di ferie.

Benché, quindi, le dichiarazioni dei terzi non sono da considerare prove nel processo tributario – precisa la Suprema corte – le stesse, in presenza “di peculiari circostanze e, in particolare, nel concorso di elementi ulteriori di prova idonei a renderli particolarmente attendibili, possono rivestire i caratteri delle presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale), gravi precise e concordanti, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, dando luogo di conseguenza, non a un mero indizio, bensì a una prova presuntiva, idonea da sola a essere posta a fondamento della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scudo penale per i sanitari: responsabilità solo per colpa grave

08/09/2025

Accordo bilaterale Italia-Albania, come esporre i dati in Uniemens

08/09/2025

Bonus nido: validità domande presentate dal 2026

08/09/2025

Aree di crisi industriali: nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni

08/09/2025

Il contratto a tempo determinato

08/09/2025

Riforma della disabilità: al via la seconda fase sperimentale

08/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy