Dichiarazioni inesatte equiparate all’omessa comunicazione

Pubblicato il 23 luglio 2008 L’Inps – messaggio n. 16636/08 – precisa che la deroga della retroattività degli effetti della variazione viene a configurarsi sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione. Lo spunto arriva dalla sentenza della Cassazione n. 13383 del 23 maggio 2008, che in materia di classificazione dei datori ai fini previdenziali ha stabilito che gli effetti della variazione della classificazione decorrono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento. Ci sono solo alcune eccezioni da considerare: inesatte dichiarazioni al momento dell’inquadramento iniziale; omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività svolta dall’azienda.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

14/05/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025: istruzioni Inps

14/05/2025

Vigilanza sui CED e lotta all’abusivismo: quali verifiche fa l’Ispettorato

14/05/2025

Sopravvenienze attive da sentenza: rileva il deposito, non il giudicato

14/05/2025

Decreto PA approvato in GU: misure fiscali

14/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy