Difesa personale con spese del giudizio

Pubblicato il 10 gennaio 2017

L’avvocato si è difeso da solo? Gli spettano, comunque, le spese del giudizio.

E’ quanto si desume da una recente sentenza di Cassazione, pronunciata nell’ambito di un giudizio di opposizione a multa stradale.

In secondo grado, il Tribunale aveva accolto le ragioni dell’opponente, un avvocato, dichiarando, tuttavia, irripetibili le spese del giudizio di entrambi i gradi.

Il legale aveva impugnato, in sede di legittimità, detta statuizione, lamentando la violazione dell’articolo 91 del Codice di procedura civile – secondo cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa – e dell’articolo 92 del medesimo Codice, nonché un’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Autodifesa non incide su natura attività professionale

Doglianze che hanno trovato accoglimento dinanzi alla Suprema corte, la quale, con la sentenza n. 189 depositata il 9 gennaio 2017, ha evidenziato come, nel caso esaminato, se, da un lato, la parte era pienamente vittoriosa, dall’altro, non sussistevano ragioni per non seguire il principio della soccombenza.

Ed infatti, il giudice del gravame non aveva tenuto conto che il fatto che l’avvocato si fosse avvalso della facoltà di difesa personale non incideva sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore.

Detta circostanza, ossia, non escludeva che il giudice dovesse liquidare a favore del legale, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.

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