Difetto di giurisdizione, contestazioni limitate

Pubblicato il 14 ottobre 2008
Con la sentenza n. 24883 del 9 ottobre, le Sezioni unite della Cassazione hanno fornito una nuova interpretazione della norma che permette di eccepire, anche d'ufficio, il difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del procedimento; secondo i giudici di legittimità l'art. 37 c.p.c. facendo riferimento ad ogni stato del processo, indica che la questione, una volta sollevata deve essere risolta, senza che sia possibile riproporla in continuazione. Inoltre, la questione di giurisdizione che non venga sollevata neanche in sede di impugnazione della decisione di merito, non potrà più essere eccepita poiché, in questo caso, si ritiene decisivo il formarsi di un giudicato implicito. La decisione sul merito, infatti, implica anche una decisione sulla giurisdizione e se le parti non impugnano o la impugnano non eccependo la giurisdizione è come se l'accettassero. Il difetto di giurisdizione, in definitiva, non potrà più essere eccepito se sul punto si sia formato un giudicato, esplicito o implicito. E' da evidenziare, continuano le Sezioni, come la norma in oggetto abbia subito, nel tempo, una progressiva erosione che ne ha ristretto l'efficacia in funzione sia di principi come il giusto processo sia della considerazione della concorrenza internazionale e sovranazionale degli ordinamenti giuridici.
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