Dimissioni, norme confuse

Pubblicato il 28 marzo 2008 La legge 188/2007 dispone che le dimissioni volontarie del lavoratore debbano essere redatte “su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente (...) dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego e da altre strutture successivamente convenzionate”. I consulenti del lavoro ritengono la oramai consolidata procedura delle dimissioni volontarie “semplicemente scandalosa”. Essa non li riguarda direttamente, essendo le dimissioni un atto volontario del lavoratore. Che, però, incide profondamente sulla responsabilità del datore e sui suoi adempimenti: ad egli la legge 188 attribuisce l’onere di ricondurre a modalità regolari la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro in tutti quei casi in cui il lavoratore non ottemperi alla procedura. Perciò, il provvedimento legislativo di cui alla legge 188/2007 riguarda indirettamente proprio il consulente del lavoro, ponendo a suo carico oneri che derivano dall’assistenza ai datori, perché riescano a districarsi tra legge, decreto, circolari e correzioni per adempimenti da compiere magari presso un patronato. L’Ancl manifesta, allora, pubblicamente la propria intenzione di contrastare l’applicazione del disposto, ritenendo di dover ricondurre il Legislatore a forme percorribili e condivise (la categoria non è stata coinvolta per gli aspetti tecnici ed operativi della norma che regola le dimissioni volontarie). Peraltro, il consulente non è tra i soggetti intermediari abilitati, né tra quelli che hanno facoltà di convenzionarsi per la procedura telematica recata dalla legge 188, che recita: “i moduli (...) sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del ministero del lavoro”.
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