L’istituto delle dimissioni per fatti concludenti, introdotto dal legislatore all’art. 26, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, si colloca in una zona di confine non priva di torbidità applicative, ove si intrecciano prassi amministrativa, autonomia collettiva e prime letture giurisprudenziali.
Muovendo dalla circolare ministeriale 27 marzo 2025, n. 6 – che propone una ricostruzione prudenziale ma, per molti versi, poco persuasiva – la sentenza del Tribunale di Milano 10 novembre 2025 affronta, per prima, in modo frontale la fattispecie in argomento.
La decisione meneghina valorizza il rinvio alla contrattazione collettiva, ritenendo che il termine utile alla configurazione della presunzione legale di volontà dismissiva del rapporto di lavoro coincida, in primis, con quello tipizzato dai CCNL per l’assenza ingiustificata rilevante ai fini del licenziamento disciplinare, relegando il limite legale dei quindici giorni a ruolo meramente sussidiario.
Ne discende, sul piano teorico, una sostanziale equiparazione tra soglia disciplinare e soglia delle dimissioni implicite, con non trascurabili ricadute sia sulla lettura ministeriale in punto di computo “a giorni di calendario”, sia, soprattutto, sull’assetto delle garanzie partecipative ex art. 7, l. n. 300/1970.
Rimangono tuttavia significative criticità relativamente alla indisponibilità delle parti sociali a disciplinare ex ante gli effetti di una normativa “sopravvenuta”.
In chiave operativa, il datore di lavoro si trova così di fronte a un bivio: proseguire lungo il tracciato, oneroso ma collaudato, del licenziamento disciplinare, ovvero imboccare la via, solo apparentemente più agevole, della risoluzione per fatti concludenti. Da qui l’esigenza di una gestione cauta del “doppio binario”, che coordini recesso disciplinare e dimissioni di fatto.
Unico punto, certo. rimane l’applicazione del principio tempus regit actum, secondo cui sono conteggiabili, ai fini della risoluzione per fatti concludenti, solo le assenze maturate successivamente all’entrata in vigore della norma (12 gennaio 2025).
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