Dipendente al mare durante la malattia? Licenziato

Pubblicato il 09 luglio 2020

E’ stato confermato, dalla Cassazione, il licenziamento disciplinare comminato ad un lavoratore che, durante il periodo di malattia, non aveva osservato le fasce di reperibilità ed aveva compiuto attività non compatibili con il proprio stato patologico (nello specifico, si era recato in vacanza al mare)

La Corte di appello aveva respinto l’impugnazione al recesso promossa dal dipendente, dopo aver verificato i fatti a lui addebitati durante la fruizione della astensione dal lavoro per malattia.

La prova era stata raggiunta grazie all’escussione di alcuni investigatori privati che erano stati incaricati dalla società, interrogati sulle circostanze riportate in una relazione dagli stessi redatta e depositata agli atti.

Attività non compatibili con malattia e mancato rispetto di fasce reperibilità

I giudici di merito avevano valutato la mancata osservanza delle fasce di reperibilità ed il compimento di attività di "vacanza al mare nel mese di agosto", quali elementi rilevanti ai fini disciplinari e lesivi del vincolo fiduciario.

Da qui il riconoscimento della legittimità del licenziamento intimato.

Il prestatore si era successivamente rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, una violazione e falsa applicazione di legge, per avere, la Corte territoriale, ritenuto che i fatti accertati fossero idonei a ritardare la guarigione e ad aggravare la sua condizione di salute.

Violazione di doveri di correttezza e buona fede

Una doglianza, questa, giudicata inammissibile dalla Corte di cassazione: essa si sostanziava, in realtà, nella richiesta di nuovo esame di merito, estraneo al giudizio di legittimità.

Con ordinanza n. 13980 del 7 luglio 2020, la Sesta sezione civile ha inoltre ribadito il principio di diritto secondo cui “l'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione...”.

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