Dipendenti pubblici: ristoro delle spese legali anche dopo il giudizio

Pubblicato il 22 ottobre 2009

E’ assolutamente legittimo che l’amministrazione comunale rimborsi al dipendente le spese legali sostenute per difendersi in un giudizio penale per fatti connessi allo svolgimento del proprio servizio e dei compiti del proprio ufficio, anche se l’accordo sul legale è intervenuto successivamente all’inizio del procedimento giudiziario.

Aggiunge però la Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, con sentenza n. 1356 del 13 luglio 2009, che la normativa in vigore richiede che non vi sia la sussistenza di un conflitto di interesse con l’amministrazione stessa.

La norma in questione è l’art. 67 del Dpr n. 268/1987 secondo cui l’ente pubblico, dal momento in cui viene avviato un procedimento giudiziario nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente legati all’adempimento dei compiti d’ufficio, può far assistere il soggetto da un legale di comune gradimento a patto che non vi sia conflitto di interesse. Ma poiché usualmente quando si apre un giudizio penale è in astratto presente un conflitto di interesse, per evitare che la norma non sia mai applicata, sostiene la Corte dei conti, tale norma va interpretata nel senso che, qualora l’insussistenza del conflitto di interesse si delinei successivamente all’instaurazione del giudizio, non osta il rimborso delle spese legali anche dopo la chiusura del procedimento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione, Cassazionisti e spese di ricovero: bandi Cassa Forense in scadenza

16/01/2026

CIGS, NASpI e congedi parentali: prime istruzioni INPS per il 2026

16/01/2026

Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS

16/01/2026

Modello IVA 2026: approvazione, struttura e principali novità

16/01/2026

Codatorialità e licenziamento: rileva l’organico complessivo

16/01/2026

Fondoprofessioni: fino a 20.000 euro per piani formativi monoaziendali

16/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy