Diretta Map, chiariti i quesiti riguardanti il settore Turismo e l’applicazione delle nuove regole Iva

Pubblicato il 24 settembre 2010

Nell’ambito del programma di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è stato organizzato l’evento Map, cioè la diretta televisiva con gli esperti del Fisco pronti a rispondere ai quesiti di maggiore interesse. Questa volta protagonista dell’evento è stato il tema del Fisco e la fiscalità del settore Turismo.

Tra i quesiti affrontati in particolare quello rimasto piuttosto ostico ai tour operator, riguardante i nuovi criteri di territorialità Iva. E’ stato chiarito che anche la commissione che l’operatore turistico incassa da una compagnia aerea non residente può essere fatta rientrare nell’ambito della prestazione di servizio generica e, dunque, fatturabile senza Iva, secondo quanto disposto dall’articolo 7-ter del Decreto del presidente della Repubblica n. 633/72. Una precisazione a parte merita l’adempimento Intrastat, quando la controparte è un operatore Ue. In tali circostanze, nel modello non devono essere riepilogate le operazioni che non sono soggette a Iva nello Stato membro del destinatario. Ma, proprio per tale ragione, è fondamentale accertare questa esenzione. Dunque, è il tour operator che deve ricevere dalla compagnia estera una dichiarazione che attesti che il servizio reso non sconta l’imposta nel paese del committente. In tali circostanze, se vi è certezza documentata che il servizio non sconta l’Iva, si è dispensati dal presentare il modello Intrastat.

Altro aspetto di particolare interesse che è stato trattato è quello che riguarda la fiscalità dei contratti di locazione immobiliari, sempre relativi al settore turistico, conclusi via internet. Essendo tal pratica divenuta molto frequente negli ultimi tempi, i tecnici del Fisco hanno provveduto a chiarire che tali forme di contratto si devono considerare concluse in forma scritta e, dunque, sono assoggettabili all’imposta di bollo. Infatti, la posta elettronica, o altre simili forme di comunicazione per via telematica, sono da considerarsi equiparate alla posta tradizionale anche per quanto concerne l'imposta di bollo.

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