Direttiva antiriciclaggio. Osservazioni di commercialisti e avvocati

Pubblicato il 16 maggio 2019

Consiglio nazionale dei commercialisti e Consiglio nazionale forense hanno diffuso le osservazioni riguardanti lo schema di decreto legislativo che recepisce la quinta direttiva comunitaria antiriciclaggio (2018/843/Ue).

Cndcec e Cnf hanno preso parte alla consultazione pubblica avviata dal Mef, chiusa il 20 aprile 2019, avente ad oggetto il recepimento della direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Poteri al Nucleo speciale di polizia valutaria

In merito al punto del decreto in cui si prevede l’implementazione dei poteri in capo al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il documento Cndcec/Cnf ritiene che vada effettuata un’integrazione per aggiungere la possibilità che, in sede di ispezione e controllo, l’obbligato possa essere assistito da un professionista (avvocato o commercialista).

Consultazione del sistema pubblico

La norma riguardante la possibilità, in caso di dubbi, incertezze o incongruenze sulla veridicità o validità dei dati identificativi forniti dal cliente, di effettuare riscontri attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità – secondo i due Consigli nazionali – va modificata per prevederne la gratuità della consultazione, che non può essere a titolo oneroso.

Identificazione del titolare effettivo

Circa la disposizione dell’art. 20, comma 4, del DLgs. 231/2007, identificazione del titolare effettivo, il documento dei professionisti ritiene che dia luogo a dubbi. In particolare, non risulta chiaro se le persone fisiche menzionate, titolari dei poteri di legale rappresentanza o di amministrazione o di direzione, debbano riferirsi alla società cliente oppure alla società di ultima istanza. Sarebbe, quindi, utile un chiarimento legislativo per precisare che il richiamo deve intendersi riferito “alla società di ultima istanza quale centro decisionale accentrato delle scelte nel contesto del gruppo di società cui la controllata italiana appartiene”.

Segnalazioni al Registro Imprese di incongruenze

Altro punto per cui sono state sollevate osservazioni è quello relativo alla modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro eventuali incongruenze emerse tra le informazioni riguardanti la titolarità effettiva e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.

L’onere, a detta dei professionisti, sarebbe di difficile attuazione e si chiede, pertanto, di modificare la norma stabilendo che compete esclusivamente al Registro l’ulteriore verifica sulla titolarità effettiva attraverso richiesta di informazioni direttamente ai diversi soggetti individuati; all’esito della verifica, il risultato sulla titolarità effettiva va comunicato al soggetto obbligato che ha segnalato l’incongruenza.

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