Direttiva sui lavoratori stagionali extraUE

Pubblicato il 31 marzo 2014 E’ stata pubblicata sulla GUUE del 28.3.2014,  L.94, la Direttiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Con le nuove regole contenute nella direttiva i lavoratori stagionali provenienti da paesi extraUE potranno beneficiare di migliori condizioni di vita e lavoro all'interno dell'Unione Europea.

Più nel particolare la Direttiva stabilisce:

- le condizioni di ammissione, ovvero:

      - i criteri e requisiti di ammissione per l’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni non superiori a 90 giorni;
      - i criteri e requisiti di ammissione all’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni superiori a 90 giorni;
      - i motivi di rigetto delle domande di autorizzazione;
      - i casi in cui è da revocare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale;

- la procedura e le autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale;

- i diritti dei lavoratori.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 30 settembre 2016.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Successioni e partecipazioni societarie: niente esenzione senza controllo effettivo

24/03/2026

Indennità di discontinuità 2026: domanda entro il 30 aprile, con nuovi requisiti

24/03/2026

Privacy negli studi professionali: guida CNDCEC e sistema PIMS

24/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy