Direttive opponibili anche agli enti privati con compiti di interesse pubblico

Pubblicato il 13 ottobre 2017

Le disposizioni di una direttiva dell’Unione europea idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili anche agli organismi di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico.

E’ quanto sancito dalla Corte di giustizia dell’Ue nel testo della sentenza del 10 ottobre 2017, pronunciata nell’ambito della causa C-413/15.

Decisione della Corte di Giustizia

Ai giudici europei era stata sottoposta una domanda di pronuncia pregiudiziale volta a chiarire se le norme contenute in una specifica direttiva, la seconda direttiva 84/5/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, idonee a produrre un effetto diretto, fossero opponibili a un organismo di diritto privato al quale uno Stato membro, nel caso in esame l'Irlanda, avesse demandato il compito, di interesse pubblico, di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, ed ossia di rimborsare, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione.

Questa domanda era stata presentata nell’ambito di una causa attivata da una cittadina irlandese in merito al risarcimento dei danni fisici dalla stessa subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Nelle conclusioni della sentenza è stato, in definitiva, concluso che l’articolo 288 del TFUE va interpretato nel senso che lo stesso non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e altri, C‑188/89, lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della medesima sentenza, ed ossia, un organismo o un ente che sia soggetto all’autorità o al controllo dello Stato, o che disponga di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli.

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