Con accordo 22 dicembre 2025 Federalberghi e Manageritalia hanno rinnovato il Ccnl per i dirigenti di aziende alberghiere (Cod. Cnel H061). L'accordo ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Vai al testo dell'accordo
Con l'accordo viene definito un aumento sulla retribuzione di fatto nei seguenti termini:
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Dal 1° gennaio 2026 la misura del vitto e alloggio (o eventuale indennità sostitutiva) è pari ad € 490,00, da corrispondersi in 12 mensilità, di cui:
Per il triennio 2026-2028 verrà riconosciuto un contributo welfare obbligatorio pari ad € 1.500,00 annui, spendibile tramite piattaforma welfare Cfmt. Il datore di lavoro potrà accreditare nella piattaforma importi aggiuntivi purchè di pari misura e a favore di tutti i dirigenti impiegati o categorie di essi.
Il contributo integrativo, a carico del datore di lavoro, viene così elevato:
Il contributo ordinario a carico del dirigente viene elevato invece al 2% a decorrere dal 1° gennaio 2026.
In riferimento alla copertura contrattuale "infortuni" inserita nella Convenzione Pastore, a partire dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025 (per il pagamento del quale è prevista la scadenza del 10 gennaio 2026) il premio è fissato nella misura di € 560,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all'Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente, sarà pari, a regime, ad € 5.321,26 annui.
Dal 1° gennaio 2026, con riferimento alla tutela assicurativa per invalidità, viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui derivino da infortunio extraprofessionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i dirigenti che usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, per malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità almeno al 74%, è dovuta, a totale carico del datore e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASDAC.
Le Parti hanno rimodulato la normativa contrattuale delle agevolazioni contributive, anche al fine di incentivare l'inserimento di dirigenti all'interno delle pmi.
La contribuzione agevolata potrà essere applicata ai dirigenti, in fase di assunzione o nomina intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2026, per una sola volta nell'arco della carriera lavorativa.
I benefici hanno carattere temporaneo, per un massimo di 2 anni, elevati a 3 in caso di contratti a termini stipulati nei casi di invecchiamento attivo. Decorsi detti periodi, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
Il trattamento agevolato può essere applicato anche alle figure di dirigente temporaneo o temporary manager.
Al fine di favorire il ricambio generazionale, i dirigenti con un’età anagrafica fino a 3 anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, il cui rapporto di lavoro risulti cessato per qualsiasi causa, possono stipulare un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, con funzioni di tutoraggio e mentoring.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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