Dirigenti decaduti. Eccezione da sollevare in primo grado

Pubblicato il 17 ottobre 2015

Il contribuente deve eccepire in primo grado la nullità dell'atto quando è dovuta al fatto che il dirigente dell'ufficio è decaduto dall'incarico ex sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.

Sono i giudici della sezione tributaria della Corte di cassazione – con sentenza n. 20984 depositata il 16 ottobre 2015 – ad affermare che non è possibile rilevare d'ufficio la nullità di tale specie.

Il contribuente: cartella di pagamento nulla

Tra i vari motivi di ricorso in cassazione avverso una cartella di pagamento, il contribuente chiede alla Corte di dichiarare la nullità dell'atto per il fatto che il titolare dell’ufficio delle Entrate, che aveva emesso il ruolo, aveva assunto la funzione dirigenziale sulla base dell’articolo 8 del D.L. n. 16/2012, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.

La Corte: tale vizio va sollevato dal ricorrente in primo grado

Sul punto la Corte di cassazione, richiamando quanto affermato nella sentenza del 18 settembre 2015, n. 18448, asserisce che il vizio in parola deve essere fatto valere dal contribuente con il ricorso entro il termine di decadenza fissato dall'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 ed, in mancanza, il provvedimento, pur se nullo, diviene definitivo con conseguente riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il motivo risiede nel fatto che alla sanzione della nullità non è direttamente applicabile il regime dei vizi di nullità dell’atto amministrativo. L'ordinamento tributario è un sottosistema del diritto amministrativo: pertanto possono trovare applicazione le norme del procedimento amministrativo solo se non derogate od incompatibili con quelle del diritto tributario che normano il procedimento impositivo.

Ed il legislatore tributario non ha inteso ricomprendere nella nullità tutti i vizi che possono colpire l'atto tributario.

Il suddetto vizio di nullità va quindi eccepito nel ricorso introduttivo di primo grado, non potendo la Corte procedere d'ufficio.

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