Dirigenti decaduti, prosegue il balletto degli orientamenti

Pubblicato il 15 luglio 2015

In attesa che la Commissione Bilancio del Senato valuti gli emendamenti al decreto legge enti locali (Dl n. 78/2015) che risolva la questione dei dirigenti decaduti e della conseguente carenza sorta, altre sentenze nel merito. È la volta della Ctr L’Aquila con la sentenza n. 576/I/15.

Nella stessa è stabilita la legittimità degli atti sottoscritti dai dirigenti dell’agenzia delle Entrate, decaduti per effetto della sentenza n. 37/2015 della Consulta.

Nello specifico, la Ctr ritiene validi gli atti sottoscritti da un dipendente dell’amministrazione finanziaria privo di qualifica dirigenziale o decaduto dall’incarico, in quanto nominato senza il previo espletamento di un concorso, se delegato dal capo ufficio.

Per i giudici deve ritenersi valida la delega rilasciata dal capo dell’ufficio a un funzionario (ex articolo 42 del Dpr n. 600/1973), se ricorrono i requisiti previsti dalla legge. Inoltre, “la nullità della nomina è cosa ben diversa dalla validità degli atti emessi su delega .. di conseguenza il ricorso alla facoltà di delega per la sottoscrizione di atto di imposizione fiscale è ancora valido, anche se effettuato dal capo dell’ufficio in favore di un dipendente non appartenente alla qualifica dei dirigenti”.

In merito alla soluzione della carenza di dirigenti

Pier Paolo Baretta, sottosegretario al ministero dell'Economia, spiega: “L'idea è di affrontare l'emergenza che si è venuta a creare con una formula che renda operative le figure che sono venute a decadere con la sentenza in attesa del concorso”. Dunque, si prospetta il riconoscimento di una indennità ai funzionari incaricati, i quali dovranno continuare a lavorare, delegati dai dirigenti a firmare gli atti fino al concorso pubblico.

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