Dirigenti magazzini generali. Rinnovo

Pubblicato il 19 febbraio 2026

Con accordo ponte del 18 dicembre 2025 e accordo di rinnovo 16 febbraio 2026 Assologistica e manageritalia hanno rinnovato il Ccnl per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aereoportuali (Cod. Cnel I241). L'accordo decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà vigore fino al 31 dicembre 2028Vai al testo dell'accordo 18/12/2025 (Accordo ponte)
Vai al testo dell'accordo 16/2/2026 (Accordo di rinnovo)

Aumento retributivo

Viene previsto, a titolo di superminimo contrattuale, il seguente aumento sulla retribuzione di fatto:

Una tantum

A copertura del periodo 1° gennaio-28 febbraio 2026, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo 16 febbraio 2026 verrà corrisposto un importo una tantum di € 500,00, non utile agli effetti del computo del t.f.r. né di alcun istituto contrattuale.

In caso di risoluzione del rapporto in data antecedente al 30 giugno 2026, l'una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

Welfare

Per il triennio 2026-2028 le aziende riconosceranno un credito welfare contrattuale di € 2.000,00.

Qualora il dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto dal Ccnl 31 maggio 2023, potrà scegliere se rinviare il credito all'anno successivo o destinarlo al fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione al 31 dicembre 2025, l'importo welfare residuo sarà riaccreditato nel 2026. 

Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)

Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione convenzionale annua, viene così elevato:

Associazione Antonio Pastore

Quanto alla copertura contrattuale “Infortuni” inserita nella Convenzione Pastore, a partire dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025 (scadenza di pagamento 10 gennaio 2026), il premio viene fissato in € 560,00 annui per assicurato.

Infortunio e malattia da causa di servizio

In riferimento alla polizza in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, viene fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di 3 punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale.

Invecchiamento Attivo

Viene prevista la possibilità, per i dirigenti con un’età anagrafica fino a 3 anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, il cui rapporto di lavoro risulti cessato per qualsivoglia motivazione, di stipulare un nuovo contratto a tempo determinato (anche a tempo parziale), con assegnazione di specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring.

Tali contratti dovranno, ai fini della loro piena validità, essere ratificati presso le Associazioni territoriali di Manageritalia o presso Assologistica.

A tali contratti può essere applicata, per una sola volta per ogni dirigente, l’agevolazione contributiva di cui all’art. 27, commi dall'1 al 3 del Ccnl per un massimo di 3 anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.

In caso di cessazione anticipata del contratto a termine, salvo il caso della giusta causa, al dirigente è dovuto un indennizzo pari alle mensilità che decorrono dalla data di cessazione alla data in cui il contratto avrebbe avuto termine. Qualora il contratto sia a tempo parziale, l’indennità verrà calcolata prendendo a riferimento la retribuzione riparametrata al tempo pieno.

Gravi patologie

Per i dirigenti che, ex art. 1 L. 106/2025, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASDAC.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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