Ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione a favore del convivente more uxorio è necessaria la residenza anagrafica?
La coabitazione può essere provata in altro modo?
E’ possibile inserire nella dichiarazione di successione anche la convivente superstite quale titolare del diritto di abitazione, anche in assenza, al momento dell'apertura della successione, della residenza anagrafica presso la casa del de cuius?
Sono questi gli interrogativi esposti in un’istanza di interpello a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro con risposta n. 463 del 4 novembre 2019.
Nella soluzione interpretativa prospettata dall'istante, era stato sostenuto che il requisito della residenza anagrafica richiesto dalla legge ai fini del diritto di abitazione avesse solo un effetto probatorio e non costitutivo del diritto. La convivenza, in detto contesto, si sarebbe potuta provare anche con la dichiarazione degli eredi in forma di scrittura privata autenticata, contenente il riconoscimento della convivenza ultraquinquennale tra il convivente superstite e il de cuius.
Tale prospettazione, a suo parere, avrebbe presentato il vantaggio, per gli eredi, di ottenere uno sgravio fiscale, in quanto, inserendo il diritto di abitazione nella dichiarazione di successione del defunto, le imposte relative alla successione avrebbero potuto essere imputate anche al convivente superstite.
Nella sua risposta, l’Agenzia ha dapprima precisato di ritenere che lo status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius.
Tuttavia, per quanto concerne il diritto di abitazione, le Entrate hanno escluso, contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, che il medesimo diritto, per come previsto dall’articolo 1, comma 42, della Legge n. 76/2016, debba essere indicato nella dichiarazione di successione.
Secondo l’Ufficio finanziario, infatti, quello di abitazione è un diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.
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