Il diritto di prelazione consiste nella facoltà di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto.
Nel contesto societario, tale diritto viene riconosciuto agli azionisti e consente l’esercizio della prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale.
Si tratta di uno strumento che garantisce all’azionista la possibilità di mantenere invariata la propria quota di partecipazione all’interno della società, essendo proporzionale al numero delle azioni possedute antecedentemente alla deliberazione dell’aumento del capitale sociale.
Qualora l’azionista decida di non esercitare questo diritto, potrà cederlo sul mercato, ricevendo un corrispettivo determinato dall’incontro tra domanda e offerta nel mercato dei diritti di opzione. Una disciplina analoga si applica ai soci delle società a responsabilità limitata, i quali possono cedere il diritto di sottoscrizione, non essendo previsto il diritto di opzione.
L’operazione comporta che il diritto di partecipare alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, connesso alla circolazione del diritto di opzione, venga trasferito dal socio cedente al terzo cessionario dello stesso diritto.
I soggetti interessati dal diritto di prelazione sono:
L’esercizio di questo diritto, attribuito ai soci delle società per azioni (Spa) e delle società a responsabilità limitata (Srl), è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2441 e 2481-bis del Codice civile.
In particolare, l’articolo 2441 del Codice civile stabilisce quanto segue per le società per azioni:
Per le società a responsabilità limitata, l’articolo 2481-bis del C.c. così prevede:
Nel contesto societario, il diritto di opzione è esclusivamente riconosciuto alle Società per Azioni (SPA) ed è disciplinato dall’art. 2441 del Codice Civile. Per quanto riguarda le Società a Responsabilità Limitata (SRL), invece, non è previsto un diritto di opzione sulle quote, bensì un diritto di sottoscrizione, esercitabile unicamente qualora tale disposizione sia espressamente inserita nello statuto sociale.
La limitazione o l’esclusione del diritto di opzione nelle SPA
La limitazione o l’esclusione dell’esercizio del diritto di opzione è regolato dal già menzionato articolo 2441 del C.c.:
La limitazione o l’esclusione del diritto di sottoscrizione nelle SRL
Per questa tipologia societaria non è prevista alcuna causa, né generica né specifica, che consenta di limitare o escludere il diritto di sottoscrizione. La normativa permette che nell’atto costitutivo si preveda che l’aumento di capitale sia effettuato mediante offerte di nuove quote a terzi, garantendo comunque il diritto di recesso ai soci dissenzienti.
Pertanto, per introdurre limitazioni ovvero escludere il diritto di opzione in relazione a questa forma societaria, è indispensabile non solo inserire una clausola specifica nello statuto sociale, ma anche prevedere e approvare tale esclusione nella delibera relativa all’aumento del capitale sociale. Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 2481-bis, comma 1, del Codice Civile, la possibilità di escludere il diritto di sottoscrizione risulta inefficace qualora l’aumento di capitale sia finalizzato alla ricostituzione del capitale stesso in seguito a perdite che lo hanno ridotto al di sotto del minimo legale.
Esempio:
La società Alfa possiede un capitale sociale di euro 100.000, così suddiviso:
SOCIO |
PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE |
VALORE PART. |
VALORE UNITARIO AZIONE |
NUMERO AZIONI |
DIRITTO OPZIONE |
ROSSI |
10% |
10.000 |
EURO 1 |
10.000 |
10% |
VERDI |
20% |
20.000 |
EURO 1 |
20.000 |
20% |
BIANCHI |
40% |
40.000 |
EURO 1 |
40.000 |
40% |
TIZIO |
10% |
10.000 |
EURO 1 |
10.000 |
10% |
CAIO |
20% |
20.000 |
EURO 1 |
20.000 |
20% |
L’assemblea dei soci ha deliberato un aumento del capitale sociale pari a euro 80.000. Ciascun socio, beneficiando di un diritto di opzione proporzionale alla propria quota di partecipazione, potrà esercitare tale diritto mantenendo invariata la propria percentuale di partecipazione al capitale sociale.
SOCIO |
PERCENUALE CAPITALE SOCIALE |
VALORE PART. |
VALORE UNITARIO AZIONE |
NUMERO AZIONI |
DIRITTO OPZION E |
ROSSI |
10% |
18.000 |
EURO 1 |
18.000 |
10% |
VERDI |
20% |
36.000 |
EURO 1 |
36.000 |
20% |
BIANCHI |
40% |
72.000 |
EURO 1 |
72.000 |
40% |
TIZIO |
10% |
18.000 |
EURO 1 |
18.000 |
10% |
CAIO |
20% |
36.000 |
EURO 1 |
36.000 |
20% |
In alternativa, qualora uno dei soci decida di trasferire il proprio diritto di opzione, si determinerebbe una diversa distribuzione del capitale sociale. Riprendendo l’esempio precedentemente illustrato, supponiamo che il socio Verdi scelga di non esercitare tale diritto e lo ceda in parti uguali agli altri soci. È opportuno sottolineare che questa decisione da parte del socio Verdi avrà un impatto negativo sul suo pacchetto azionario, come evidenziato nel prospetto seguente:
SOCIO |
PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE |
VALORE PART. |
VALORE UNITARIO AZIONE |
NUMERO AZIONI |
DIRITTO OPZIONE |
ROSSI |
10% |
22.000 |
EURO 1 |
22.000 |
12,22% |
VERDI |
20% |
20.000 |
EURO 1 |
36.000 |
11,12% |
BIANCHI |
40% |
76.000 |
EURO 1 |
76.000 |
42,22% |
TIZIO |
10% |
22.000 |
EURO 1 |
22.000 |
12,22% |
CAIO |
20% |
40.000 |
EURO 1 |
40.000 |
22,22% |
Il diritto di opzione rappresenta una prerogativa riservata ai soci in occasione dell’aumento del capitale sociale. Tale diritto ha la finalità di prevenire, nella misura del possibile, qualsiasi modifica non desiderata nell’assetto societario derivante dalla variazione della partecipazione percentuale dei singoli azionisti o quotisti. È un diritto che deve essere garantito a tutti i soci qualora sia previsto dallo statuto sociale.
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