Diritto di precedenza: analisi della Fondazione Studi CdL

Pubblicato il 23 luglio 2014 La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 16 del 22 luglio 2014, ha analizzato il diritto di precedenza, anche, ma non solo, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2014, come convertito dalla Legge n. 78/2014.

In particolare la Fondazione si è soffermata sulle novità relative alle lavoratrici in congedo di maternità per le quali, il periodo di congedo ricadente nel termine apposto al contratto concorre, adesso, quale periodo di attività lavorativa per la maturazione del diritto di precedenza.

In generale, si ricorda che il diritto di precedenza va esercitato dal lavoratore, purché lo stesso manifesti la propria volontà, entro rispettivamente sei mesi dalla cessazione, per la casistica generale, e tre mesi dalla cessazione per lo svolgimento di attività stagionali.

Tuttavia, per la Fondazione Studi, il datore di lavoro, fino a quando il lavoratore non palesi espressamente l'interesse ad essere successivamente riassunto nei termini legali o contrattuali previsti, è libero di instaurare un rapporto con altri lavoratori o di riassumere lo stesso lavoratore con agevolazioni contributive, se presenti.

La circolare si conclude analizzando il contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato per il quale non viene ritenuto applicabile il diritto di precedenza.
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